22.04 - Cosa significa, in concreto, che la capacità legale di agire potrebbe venire limitata nel beneficiario allorquando ciò sia necessario per proteggerlo?

Significa che il giudice deve decidere quale sia il raggio operativo dell'Ads a seconda delle caratteristiche del caso concreto. Così, in presenza di una disabilità psichica, il giudice dovrà comprendere se vi siano e quali siano gli atti (o le categorie di atti) e le attività il cui compimento  da parte della persona con disabilità psichica potrebbe produrre effetti per lui pregiudizievoli.

Per meglio chiarire, si possono individuare tre aree in cui l'Amministrazione di sostegno si articola dal punto di vista dell’incapacitazione: 

a) area della sovranità conservata: ogniqualvolta si sia in presenza di un beneficiario le cui ombre non sono tali da minacciare pericoli significativi, a seguito del compimento di quel certo atto giuridico, nel livello di benessere complessivo della persona, la decisione del giudice di assegnare un potere rappresentativo all’ads non comporterà l’ablazione del medesimo potere al B. È questa la situazione largamente prevalente nell’archivio dei decreti adottati negli ultimi dieci anni. Nella maggioranza dei casi, il giudice si è trovato di fronte a persone che avevano per le ragioni più varie qualche difficoltà ad effettuare loro stessi quella certa operazione; ma sarebbero stati comunque in grado, laddove necessario, di compiere loro stessi quell’atto in maniera perfetta  e impeccabile; in presenza di questa situazione il decreto del giudice sarà “non incapacitante”. In concreto, sarà magari l'ads a compiere l'atto, in adempimento dei compiti attribuitigli, ma anche l'interessato potrebbe compierlo. Beninteso il discorso di cui sopra vale laddove il giudice, come nella maggioranza dei casi, attribuisca all’amministratore poteri di tipo rappresentativo. 

a.1) Laddove il giudice attribuisca, per quel determinato atto, poteri di tipo assistenziale, il Beneficiario vede in concreto diminuita la pienezza dei suoi poteri, perché non potrebbe più fare quell’atto da solo, essendo necessaria la firma congiunta per la validità dell'atto. Tuttavia nei casi in cui il potere attribuito dal giudice all’ads sia di tipo amministrativo,  l'atto non  è  più soggetto ad un regime fatale di congiuntività (due firme sempre necessarie), bensì di disgiuntività: l’atto può, dunque, essere compiuto indifferentemente dall’uno e dall’altro. Sono queste le situazioni più frequenti, dato che il modello assistenziale è complicato, essendo complicato avere due firme. Soprattutto, può accadere che il Beneficiario non sia d’accordo improvvisamente e a questo punto l’operazione giuridica non si può più fare. Non si ha, dunque,  una deminutio, ma un atto che potrà essere compiuto al cento per cento dal solo amministratore  (e questo tutto sommato è comodo per lo stesso Beneficiario, ogniqualvolta sia proprio la difficoltà a compiere quell’atto ad avere indotto lui o la famiglia o i Servizi a puntare sull’Ads), ma il Beneficiario potrà, se vuole, compierlo da solo, rimanendo dunque intatta la sua capacità di agire.

b) area dell’incapacitazione. Ogniqualvolta ravvisi il pericolo che il mantenimento di un potere gestorio all’interessato condurrebbe al compimento di atti negativi o rovinosi, il giudice adotterà soluzioni che impediscono questo risultato: b.1) o attribuendo in questo caso all’ads poteri di rappresentanza esclusiva, dopodiché ogni iniziativa in tale settore del B. sarebbe automaticamente invalida; b.2) oppure ricorrendo al modello dell’assistenza e dunque stabilendo che quel certo atto debba essere posto in essere congiuntamente sia dall’amministratore che dal B. 

Va sottolineato come il ricorso a soluzioni di tipo incapacitante sia strettamente collegato all’effettivo riscontro, da parte del giudice, dell’esistenza di momenti patologici nella realtà dell’interessato, tali da minacciare i sopradetti pericoli. 

I casi in cui ciò avviene sono di solito quelli dell’infermo di mente fragile proprio in quel certo settore, dell’alcolista, del tossicodipendente, del ludodipendente, del soggetto facilmente raggirabile, e così via. E’ opportuno sottolineare che questa soluzione è destinata a valere non solo con riguardo al caso in cui si tratti di impedire al Beneficiario il compimento di atti dissennati, bensì quando si tratta di far sì che vengano posti in essere atti che il Beneficiario non vorrebbe e che invece sono necessari per la retta conduzione della sua vita: ad esempio, un appalto per restaurare una terrazza pericolante, un contratto sanitario, la vendita di un bene di famiglia che comporta una manutenzione onerosa e insostenibile, la vendita di beni i cui proventi sono necessari per iniziative assolutamente improcrastinabili per il benessere della persona, e così via.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?