21.01 - Quali sono i diritti e i poteri del beneficiario dell'amministrazione di sostegno?

Diversamente da quanto avviene per l'interdizione (e per l'inabilitazione) con l'amministrazione di sostegno viene fortemente presidiata la sovranità decisionale e progettuale del beneficiario.

Vale ricordare che l'art. 1 della legge istitutiva dell'Ads (l. n. 6 del 2004) fissa il principio basilare"non abbandonare e non mortificare", nella quale formula è sintetizzato il vero Leit-motivdella riforma.

È stato anche scritto, significativamente, che mentre l'interdizione toglie, l'amministrazione di sostegno dà.

Il beneficiario dell'Ads continua a poter compiere, di norma, tutte le l della vita quotidiana, e a potersi occupare dei propri interessi, seppure affiancato, incisore più o meno significativa, dall'amministratore di sostegno.

L'intervento dell'amministratore di sostegno potrà essere più o meno a seconda della condizione specifica beneficiario asseconda cioè della sua maggiore o minore limitazione nell'autonomia. Corrispondentemente a tale condizione specifica dell'interessato, infatti, l'amministratore di sistema potrà assumere assistenza piuttosto che di rappresentanza. L'attribuzione di tali poteri è ovviamente decisa dal giudice tutelare e riportata nel decreto istitutivo ho in decreti modificativi successivi.

Il beneficiario continuerà a poter agire da solo al di fuori delle attività e degli atti su cui si estende il potere di assistenza o di rappresentanza dell'amministratore di sostegno.

Per meglio spiegare, nel caso in cui all'amministratore di sostegno siano attribuiti compiti di assistenza, il beneficiario verrà soltanto affiancato, e non già sostituito, nelle varie iniziative da assumere. Questi, pertanto, continuerà a poter compiere anche gli atti rientranti nei compiti di assistenza dell'amministratore, purchè accompagnato da quest'ultimo il caso di un contratto che dovrà essere firmato da entrambi.

Nel caso, invece, di poteri di rappresentanza affidati dal giudice all'amministratore di sostegno, il beneficiario vedrà maggiormente limitata la propria sovranità gestionale; l'amministratore potrà compiere tutti gli atti da solo, poiché- così nell'ambito negoziale-la firma vincolante sarà soltanto la sua.

Il maggior grado di limitazione del beneficiario, da riservare comunque ai casi più grammi, anzi gravissimi, si avrà allorquando all'amministratore di sostegno vengano conferiti poteri di rappresentanza cd. esclusiva. La gravità della situazione, che potrà legittimare una rappresentanza esclusiva, va ravvisata mi casi in cui vi sia rischio di iniziative autolesive che il beneficiario potrebbe compiere qualora non "incapacitato" rispetto a quell'atto (si pensi al caso della persona prodiga alla quale non vengano sottratti i poteri dispositivi in ordine al proprio patrimonio).


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?