21.07 - Il beneficiario può ottenere il ritocco o la modifica delle scelte dell'amministratore di sostegno o/e la revoca e sostituzione di questi?

Tale facoltà è consentita espressamente da Codice Civile. In particolare,  l'art. 412 c.c. prevede che possono essere annullati anche su istanza del beneficiario gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge o in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico ai poteri conferitigli dal giudice. Il termine per poter proporre la relativa domanda di annullamento è di 5 anni dal momento in cui cessata l'amministrazione di sostegno.

L'art. 413 c.c. prevede a sua volta che anche il beneficiario possa domandare al giudice tutelare la sostituzione dell'amministratore di sostegno. La disposizione precisa che l'istanza deve essere motivata.

Il giudice tutelare dovrà provvedere, con decreto motivato, suddetta domanda dopo avere acquisito necessarie informazioni e aver disposto gli opportuni mezzi istruttori

La responsabilità dell'Amministratore di Sostegno ha natura "contrattuale" in quanto i doveri riguardano un rapporto obbligatorio, che intercorre con il beneficiario in conseguenza della nomina del giudice tutelare. Il canone generale e la modalità con cui l'Amministratore di Sostegno deve eseguire i propri compiti è la diligenza del buon padre di famiglia cioè la cura, l'attenzione e la perizia che può richiedersi ad un uomo medio. La responsabilità dell'Amministratore di Sostegno è limitata agli atti e ai compiti delegati dal giudice tutelare, nei limiti individuati quindi dal decreto di nomina. Ad esempio, l'Amministratore di Sostegno deve occuparsi della cura della persona solo se è previsto nel decreto di nomina e nei limiti previsti dal provvedimento e non può comprimere la volontà del beneficiario, salvo i casi di urgenza. Se l'Amministratore di Sostegno compie, nell'adempimento della sua attività, atti dannosi, negligenti oppure in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferiti dal Giudice Tutelare o in contrasto con gli interessi del beneficiario, potrà essere ritenuto responsabile e chiamato a rispondere dei danni che siano, eventualmente, derivati al beneficiario. Analogamente a quanto previsto per il tutore (art. 382 c.c.), l'Amministratore di Sostegno potrà quindi essere chiamato a rispondere dei danni che siano derivati al beneficiario per effetto di una grave e negligente violazione dei propri doveri. L'Amministratore di Sostegno risponde sia civilmente per omissioni o cattiva gestione nei confronti del beneficiario, che penalmente qualora i suoi comportamenti abbiano anche rilievo penale.


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