20.07 - La gratuità dell’incarico può determinare un’attenuazione della responsabilità civile?

L’amministratore di sostegno non percepisce alcun compenso per l’incarico: possono essergli riconosciuti soltanto un rimborso spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal giudice. Tali riconoscimenti non rappresentano né possono essere considerati un corrispettivo. Nel caso in cui l’amministratore di sostegno non si attenga alle regole di diligenza previste dall’art. 382 c.c. per l’adempimento del suo incarico, può ipotizzarsi che la valutazione della responsabilità per colpa sia eseguita con minor rigore, in applicazione analogica della norma di cui all’art. 1710 c.c. in tema di contratto di mandato. 

E’ peraltro da richiamare la giurisprudenza formatasi per lo più in ambito di responsabilità professionale sanitaria, secondo cui i criteri ai quali occorre attenersi nel giudizio sulla responsabilità prescindono dal fatto che colui che ha assunto un obbligo lo abbia fatto volontariamente e a titolo gratuito (in questo senso Cass.  n. 18230 del 26.08.2014). Tale obbligo quindi sussisterà indipendentemente dal fatto che si tratti di prestazioni assunte a titolo gratuito.

Secondo questa impostazione colui il quale assume volontariamente un obbligo, ovvero inizia volontariamente l'esecuzione di una prestazione, ha il dovere di adempiere la prestazione avvalendosi della correttezza e della diligenza prescritte dagli artt. 1175 e 1176 c.c.: a nulla rileva di conseguenza il fatto che la prestazione sia eseguita volontariamente ed a titolo gratuito (Cassazione n. 21389 di data 8.10.2009) ovvero senza corrispettivo.


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