20.05 - L’art. 2047 c.c. è applicabile all’amministratore di sostegno?

Nel caso in cui il beneficiario compia un illecito rilevante sotto il profilo civilistico, si pone l’interrogativo circa la responsabilità dell’ads ai sensi dell’art. 2047 c.c. che prevede che del danno possa essere chiamato a rispondere l’ads, sempre che sussista il presupposto della sorveglianza.

A questo proposito il giudice dovrà valutare anzitutto se il beneficiario fosse o meno capace di intendere e di volere al momento in cui ha commesso il fatto illecito: in tal caso infatti l’amministratore di sostegno sarà sollevato dalla responsabilità di cui all’art.2047 c.c. ed il beneficiario risponderà secondo gli ordinari principi della responsabilità civile.

Non è ravvisabile una presunzione di non imputabilità in capo al soggetto pur incapace legale, occorrerà anche in tale ipotesi l’accertamento della capacità del soggetto da compiersi caso per caso.

Per quanto concerne la sorveglianza va considerato che sull’amministratore di sostegno non grava alcun dovere generale di vigilanza nei confronti del beneficiario a meno che un tale dovere di vigilanza non gli sia stato attribuito espressamente dal giudice tutelare nel decreto di nomina o in altro provvedimento successivo.

Segnaliamo la pronuncia di Cass. 26.1.2016, n. 1321, che ha ribadito che il dovere di sorveglianza può sorgere da un vincolo giuridico o da una scelta liberamente compiuta da un soggetto non vincolato, che accolga l’incapace nella sua sfera personale e familiare, così assumendo spontaneamente il compito di prevenire o impedire che il suo comportamento possa provocare pregiudizio ad altri.

Se invece si tratta di un amministratore di sostegno “esterno”, che si occupa solo della gestione dei beni del beneficiario, o se l’amministratore è chiamato a compiere solo atti di rappresentanza dell’amministrato, ben difficilmente potrà essere considerato responsabile, in qualità di sorvegliante, per fatti illeciti commessi dal beneficiario. 

L’eventuale responsabilità dell’ads quale “sorvegliante” del beneficiario dovrà essere valutata dunque volta per volta, in base al tipo di attività prestata e alle condizioni del beneficiario stesso; in ogni caso, su chi è tenuto alla sorveglianza grava l’onere, per andare esente da responsabilità, di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto. 


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