Per effetto del decreto di nomina e del conseguente giuramento l’amministratore di sostegno assume un incarico di assistenza o rappresentanza del beneficiario, che è tenuto a svolgere nel rispetto della legge e nei limiti di quanto previsto dal decreto: ciò comporta l’assunzione di profili di responsabilità che possono essere assumere rilievo sotto vari aspetti.
Responsabilità civile: può riguardare l’ambito patrimoniale relativo alla amministrazione delle risorse patrimoniali e alla gestione economica del beneficiario; può riguardare inoltre l’ambito della cura della persona che va considerata come collegata a quella patrimoniale, nell’ottica di una visione d'insieme dei bisogni personali e patrimoniali del beneficiario. Il riferimento principale cui riferirsi nello svolgimento dell’incarico è quello della diligenza del buon padre di famiglia. La responsabilità civile può riguardare i rapporti con il beneficiario stesso o con terzi.
Responsabilità penale: la qualifica di pubblico ufficiale che viene usualmente riconosciuta all’amministratore di sostegno comporta che lo stesso possa rispondere penalmente nel caso in cui si renda responsabile di comportamenti costituenti reato.
Responsabilità disciplinare: nel caso in cui l’amministratore di sostegno rivesta la qualifica di avvocato o altra qualifica professionale può incorrere inoltre in responsabilità deontologica secondo le specifiche regole disciplinari della singola professione.