19.11 - Quando l’amministratore di sostegno può farsi coadiuvare nell’amministrazione da una o più persone stipendiate?

Accade sovente che l’amministratore di sostegno collabori con altri professionisti (i casi più frequenti vedono l’intervento di commercialistie/o notai) nei casi in cui la gestione del patrimonio del beneficiario sia di notevole difficoltà e particolarmente gravosa per il solo amministratore.

Le ragioni possono essere diverse: per esempio, il beneficiario può avere molteplici proprietà immobiliari da gestireoppure vi può essere in capo all’amministrato una situazione debitoriacomplessa.

La disposizione dell’ultimo comma dell’art. 379 c.c. prevede espressamente che il tutore (e dunque, ai sensi dell’art.411, comma ultimo, c.c., l’amministratore di sostegno) possa, qualora lorichiedano circostanze particolari, essere autorizzato dal giudice tutelare a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personaledirezione e responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Diversa dalla nomina di un ausiliario è la possibilità di nomina di un co-amministratore. Quest’ultima non è espressamente contemplata dalla legge, tuttavia oggi è diffusamente ammessa la possibilità di una doppia investitura con funzioni separate per materia. Relativamente alla nomina di due amministratori di sostegno per un unico beneficiario è possibile individuare due orientamenti giurisprudenziali:

1. Minoritario, secondo il quale non è possibile accogliere la richiesta di nomina di un co-
amministratore di sostegno (Trib. Varese decreto dd. 13.07.2010),
potendo trovare applicazione l’art. 379, comma secondo, c.c.;

2. Maggioritario, favorevole alla doppia nomina, seppur a certe condizioni.

Il Tribunale di Modena, con decreto del 24.10.2005 fu il primo adesprimersi in maniera favorevole, prevedendo che “quando particolariesigenze lo richiedono, è ammissibile nominare amministratore di sostegno un professionista di fiducia del giudice per tutti gli affari patrimoniali e co-amministratore il collaterale beneficiario perl’assunzione di ogni iniziativa utile per la cura e per la tutela di esso eper la realizzazione delle sue esigenze esistenziali e di vita quotidiana”(Trib. Modena decreto dd. 24.10.2005 e Trib. Modena decreto dd. 16.06.2014). La nomina di un co-amministratore ricorre cioè “in queicasi in cui emerge la necessità del possesso di particolari competenze tecniche, dal punto di vista finanziario, contabile, economico oppure sul terreno della cura della persona in relazione ad alcune delle operazioni da compiere (in questo senso cfr. Trib. Trieste, decreto 16.10.2009, Trib. Modena, decreto 24.10.2005, Trib. Genova, decreto 10.10.2006 e Trib. Trieste, decreto 14.01.2008).

Si può pertanto concludere che la valutazione delle esigenze del caso concreto può giustificare la nomina di due amministratori di sostegno con competenze e responsabilità distinte oppure la nomina di un amministratore di sostegno che possa avvalersi di ausiliari e collaboratori sotto la sua responsabilità. Il principio ispiratore resta la tutela degli interessi e delle capacità residue del beneficiario, grazie alla flessibilità dello strumento dell’amministrazione di sostegno.


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