No. Senza alcun dubbio, all’amministratore di sostegno non può e nondeve essere liquidato anche un compenso. Come si è già evidenziato,quello dell’amministratore di sostegno è un ufficio gratuito che, tutt’al più, può prevedere la liquidazione di un’equa indennità avente funzione riparatrice dell’attività perduta dell’amministratore e delle spese sostenute. Le due entità non sono sommabili proprio per lanatura intrinseca dell’amministrazione di sostegno.
A dissipare ogni dubbio in merito, sarebbe buona prassi che l’Adsprofessionista eventualmente conferisca mandato ad altroprofessionista ogni volta in cui si tratti di compiere un’attività che esula,in senso proprio, dalla cura della persona e del patrimonio “ordinarie”(ad esempio, promuovere procedimenti giudiziali, compiere transazioni, ecc..).