19.04 - Come si calcola l’equa indennità?

L'art. 379 c.c. prevede la tendenziale gratuità dell'istituto come è reso evidente dall'incipit della norma: "L’ufficio tutelare è gratuito".
Il secondo comma stabilisce, poi, che il giudice tutelare, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, possa assegnare al tutore un'equa indennità, sempre salva la facoltà di chiedere l'ausilio di collaboratori “stipendiati”.

La Corte Costituzionale, con ordinanza in data 24/1106/12/1988, n. 1073, pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 379 c.c. sopra richiamato, ha precisato che l'indennità non ha carattere remunerativo retributivo, ma compensatorio; sullo stesso filone, successivamente la Corte di Cassazione con la sentenza del 4.7.1991, n. 7355 ha ribadito che “indennità non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro (ancorché apprezzabile e non meramente simbolico)”, sottolineandosi, ancora, con la più recente sentenza della Corte Cost. del 10 ottobre 2018 n. 218, (sia pure con riguardo all’ufficio tutelare), che nel nostro ordinamento non è prevista alcuna corresponsione d’indennità per le cure dedicate alla persona dell’incapace.

Da ultimo, la Corte di Cassazione con recente sentenza n. 14846/2020 (pronunciandosi ai fini dell'applicabilità dell'IVA) ha escluso che l’attività dell’amministratore di sostegno possa essere configurata come destinata al ricavo di introiti aventi carattere di stabilità (secondo le precisazioni rese, da ultimo, da Corte giust. 22 febbraio 2018, causa C-182-17, Nagyszénàs Telepulésszolgàltatàsi Nonprofit Kft, punto 33) chiarendo che l’attività svolta dall’amministrazione di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona e che l’amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso.

E' stato così rimarcato come il proprium dell’istituto dell'amministrazione di sostegno sta nella funzione di tutela della persona a differenza dell’interdizione, storicamente volta alla tutela del patrimonio (secondo i chiarimenti resi sulla nozione di attività economica da Corte giust. 3 luglio 2019, causa C-316/18, The Chancellor, Masters and Scholars of thè University of Cambridge, punto 29).

Insomma, l’indennità in questione non può considerarsi un corrispettivo, né un equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro, ancorché apprezzabile e non meramente simbolico (Cass. 4 luglio 1991, n. 7355) con finalità di compensazione degli oneri e delle spese non facilmente documentabili (Corte Cost., ord. 6 dicembre 1988, n. 1073).


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