L'art. 379, comma secondo, c.c. attraverso il richiamo operato dall'art. 411 c.c., riconosce la possibilità al giudice tutelare di assegnare all'amministratore di sostegno "un'equa indennità", considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione e, se le circostanze lo richiedono, di autorizzare lo stesso a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate. L'equa indennità deve controbilanciare un'amministrazione particolarmente gravosa per qualità, entità e complessità dell'opera prestata e/o per l'importanza del patrimonio del beneficiario.
La giurisprudenza costituzionale ha limitato la funzione compensativa dell'indennità alle perdite economiche subite e alle spese non facilmente documentabili sostenute dall'amministratore per la sola gestione patrimoniale, con esclusione delle prestazioni per l'assistenza e la cura del disabile, nel rilievo che "l'obbligo di cura della personanon comporta oneri e spese quantificabili ... e d'altra parte ilcontenuto di tale obbligo non implica la prestazione personale propria di un lavoratore domestico o di un infermiere, ben potendo il tutore, se il patrimonio lo consente, farsi autorizzare dal giudice ad assumere una o più persone di servizio oppure a collocare l'incapace in un istitutoidoneo ..." (Corte Cost., ord. 6.12.1988, n. 1073).
È tuttavia da ritenere ammissibile e ragionevole – quanto meno per gli amministratori estranei al nucleo familiare - un'estensione dell'indennità stessa anche a ristoro, almeno parziale, del tempo e delle energie comunque sottratti alla propria attività lavorativa o alla propria normale occupazione e agli esborsi non documentabili sostenuti per l'attività di amministrazione in senso lato e non solo per quella relativa al patrimonio del beneficiario.
La corresponsione dell'equa indennità consegue all'approvazione, ad opera del giudice tutelare, della relazione e del rendiconto finale da parte dell'amministratore di sostegno (Trib. Modena, 23.11.2005, in Iuris Data). Ciò, tuttavia, non è preclusivo di una liquidazione - anche a titolo di acconto - dell'indennità in corso di procedura, su espressa istanza dell'amministratore, di solito depositata contestualmente al rendiconto periodico
Ciò nonostante i Tribunali tendono a liquidare l’equa indennitàtenendo esclusivamente conto della attività attinente alla gestione patrimoniale, come peraltro risulta dalle linee guida e dai Protocolli adottati in diverse realtà giudiziarie.
Secondo una buona prassi sarebbe invece equo ed aderente allo spirito della legge istitutiva della amministrazione di sostegno, riconoscere una qualche forma di gratificazione economica in favore di quella categoria di amministratori che per propria scelta ed inclinazione umana hanno la virtuosa abitudine di trascorrere il proprio tempo, anche più di qualche ora col beneficiario, solo per ascoltarlo, sentire i suoi problemi e le sue esigenze o più semplicemente per tenergli compagnia ed in un certo senso ravvivare la sua esistenza.