19.01 - Qual è il significato dell’essenziale gratuità della funzione di amministratore di sostegno?

Le argomentazioni a sostegno della natura essenzialmente gratuitadell’attività svolta dall’amministratore di sostegno derivano, anzituttodall’inquadramento costituzionale dell’istituto nel dovere sociale di solidarietà e di protezione dei “soggetti deboli” (art. 2 Cost.). Il principio è, inoltre, espressamente previsto all’art. 379 c.c., intitolato “Gratuità della tutela”. L’articolo si applica all’amministrazione di sostegno, con la clausola di “compatibilità”, in virtù dell’espresso richiamo dell’art.411, comma primo, c.c. È utile riportare quanto si legge nella Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo del codice (n. 369): dopo avere solennemente affermato che la gratuità è connessa al fatto chel’ufficio tutelare è da considerarsi “sacro dovere sociale in favore degli incapaci”, si specifica l’opportunità di temperare il “rigido principio”, “nell’interesse stesso del soggetto sottoposto a tutela”, attraverso la possibilità di assegnare al tutore un’equa indennità.

La gratuità degli uffici di protezione sembra storicamente connessa al legame familiare, nonché affettivo/fiduciario, che di solito uniscel’interdetto/inabilitato/beneficiario e il rispettivo tutore/curatore/amministratore di sostegno, ma si può interpretareanche come una “scelta di selezione qualitativa volta all’emersione di motivazioni ideali e di comportamenti oblativi”. (Morozzo DellaRocca, in Tratt. Dir. fam. Le riforme, 2019 20 Fam. e diritto, 2006).L’essenziale gratuità dell’ufficio trova la propria ragione, inoltre, nell’intenzione del legislatore di impedire la trasformazione dell’amministratore di sostegno in una figura di “professionista dellaprotezione”, che si occupa dei problemi altrui per tornaconto economico personale. A questo proposito va segnalato che l’AutoritàGarante della Concorrenza e del Mercato, con il provvedimento n.20616 emesso nell’adunanza del 22.12.2009, ha inflitto una sanzione di€. 55.000,00 per pratica commerciale ingannevole e scorretta ad un istituto di formazione del Nord-Est che aveva promosso corsi per amministratore di sostegno promettendo attestati spendibili sul mercato del lavoro o comunque le cui modalità pubblicitarie erano tali da far ritenere ai potenziali destinatari che i corsi fossero diretti alla formazione di una specifica figura professionale, con diversi possibili sbocchi lavorativi.

Si può, infine, segnalare che, a differenza di quanto è accaduto con la l. n. 47/2017 per la speciale figura di tutore prevista per i minori stranieri accompagnati, nel caso degli uffici di protezione codicistici il principio di gratuità non è collegato alla volontarietà, la quale sarebbe caratterizzata per sua essenza dalla gratuità (v. Corte cost. n. 218/2018); il carattere di obbligatorietà degli uffici di protezione può, pertanto, incidere sulla valutazione equitativa del giudice rispettoall’opportunità di superare il principio di gratuità.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?