18.14 - Sono valide le disposizioni testamentarie del beneficiario in favore dell'amministratore di sostegno?

Sono applicabili all'amministratore di sostegno le disposizioni dettate per il tutore dagli artt. 596 e 599 c.c..

A norma dell'art. 596 c.c., sono nulle le disposizioni testamentarie effettuate dal beneficiario di amministrazione di sostegno a favore del suo amministratore, se effettuate dopo la sua nomina e prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto stesso, anche se il testatore è morto dopo l'approvazione.

Si tratta di un'ipotesi di nullità relativa, che vale anche per il co-amministratore, ed opera sia in caso di amministrazione di sostegno sostitutiva che assistenziale.

Sono, invece, valide le disposizioni effettuate in epoca anteriore all'assunzione dell'incarico vicariale, da parte del destinatario di esse.

La nullità non opera per le disposizioni testamentarie a favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o convivente (art. 411, 3° comma, c.c.).

Per l'art. 599 c.c., le disposizioni testamentarie vietate sono nulle anche se fatte per interposta persona.


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