18.13 - E' previsto un compenso per chi ricopre l'incarico di amministratore di sostegno?

n forza del richiamo contenuto nell'art. 411 c.c., all'amministratore di sostegno è applicabile l'art. 379 c.c., dettato in tema di tutela, il quale sancisce che l'ufficio tutelare è gratuito e che il giudice può assegnare al tutore un'equa indennità, in considerazione dell'entità del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione.

Il richiamo all'entità del patrimonio, come principale criterio a cui agganciare la liquidazione dell'equa indennità, non è affatto casuale, atteso che storicamente l'istituto dell'interdizione è stato il frutto di un'astratta ed aprioristica visione custodialistica e preservatrice soprattutto degli interessi di natura patrimoniale dell'incapace.

Pertanto, anche l'amministratore di sostegno non potrebbe percepire alcun compenso per l'incarico ricevuto, ma possono essergli riconosciuti soltanto un rimborso delle spese vive sostenute e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal giudice tutelare, in considerazione dell'entità del patrimonio ed alla difficoltà dell'amministrazione.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?