18.10 - L’amministratore di sostegno può essere chiamato a rispondere del proprio operato?

L'amministratore di sostegno deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia e può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati al beneficiario in violazione dei propri doveri ed è soggetto alla rimozione d'ufficio.

La responsabilità può derivare da atti posti in essere o da obbligazioni contratte al di fuori dei limiti dei propri poteri-doveri, o esercitandoli in modo non conforme all'interesse del beneficiario.

La norma ha diretta ed immediata applicazione riguardo agli atti di amministrazione, come nel caso di cattiva o trascurata amministrazione del patrimonio, mentre qualche dubbio sorge relativamente alla cura della persona, potendo, per alcuni, solo legittimare la sostituzione dell'amministratore.

Il canone della diligenza del buon padre di famiglia si compendia in quel complesso di cure e cautele che ogni debitore deve normalmente impiegare nel soddisfare le proprie obbligazioni, avuto riguardo alla particolare natura del rapporto ed a tutte le altre circostanze di fatto.

Una recente sentenza della Cassazione Penale n.7974 del 26 febbraio 2016 ha statuito che l'amministratore di sostegno non è penalmente responsabile se abbandona il soggetto da assistere perché, se non è previsto nel decreto di nomina specificamente, l'Ads non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale dell'incapace.

E' dubbio, invece, se, a carico dell'amministratore di sostegno, si possa configurare un'eventuale responsabilità ex 2047 c.c., in funzione degli obblighi di protezione e di sorveglianza ad esso affidati, per gli eventuali danni che il beneficiario del tutto privo di autonomia arrechi, a sé o a terzi, compiendo atti in violazione della legge o delle disposizioni contenute nel decreto di nomina, a causa della negligenza dell'amministratore di sostegno nel provvedere all'adempimento dei compiti lui affidati.

Come è stato giustamente osservato (Bonilini, 2007), nel caso dell'amministratore di sostegno, la responsabilità, ritenuta in senso lato di natura contrattuale, è una responsabilità specifica e limitata agli atti e ai compiti affidatigli dal giudice tutelare nel decreto di nomina e va commisurata alla discrezionalità del suo potere.

Ovverosia, quanto più ampio è l'intervento del giudice tutelare nell'esercizio dei sui poteri direttivi, tanto più ridotta deve ritenersi la responsabilità dell'amministratore di sostegno, perché non gli possono essere imputati i pregiudizi subiti dal beneficiario, a causa di errate scelte compiute dal giudice tutelare.

Dal punto di vista penale, l'amministratore di sostegno è parificato al tutore, e, quindi, è considerato pubblico ufficiale.Pertanto, se si appropria di somme o beni mobili di proprietà del beneficiario incapace di provvedere ed a lui affidate in ragione della funzione svolta, commette il reato di peculato (Cass. pen. n. 50754/2014).

L'Amministratore di Sostegno non risponde, in ogni caso, dei fatti di rilievo penale posti in essere dal beneficiario.


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