L'incarico di amministratore di sostegno non deve essere sentito come un obbligo che travalica ed ignora qualsiasi dissenso del beneficiario.E' naturale allora che il beneficiario possa dissentire ed opporsi ad una misura che qualcun'altro ha chiesto per lui, magari a sua insaputa o contro la suavolontà.
In questo caso, l'amministratore deve immediatamente informare il Giudice Tutelare, il quale, una volta valutato se il dissenso sia giustificato e prevalente su ogni altra diversa considerazione degli interessi e delle esigenze di protezione della persona, potrà sospendere temporaneamente la misura.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Modena con decreto 30 novembre 2005.