18.08 - A quali conseguenze va incontro la persona che rifiuti ingiustificatamente di assumere l’incarico di amministratore e/o non si presenti per il giuramento davanti al GT?

Quali provvedimenti dovrà assumere il giudice nell’interesse del beneficiario?

L'ipotesi del rifiuto del chiamato di prestare il giuramento di rito e, quindi, di assumere l'incarico conferitogli, potrebbe configurare il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.).

In tal senso si è espresso il Tribunale di Modena (decreto 2 novembre 2005), in considerazione sia della natura di ufficio di diritto privato della figura dell'amministratore di sostegno permeato di significativi interessi pubblicistici, sia delle possibili conseguenze pregiudizievoli che possano derivare al beneficiario dal comportamento di chi omette di svolgere in favore del primo le demandate funzioni a cura e tutela della salute e delle plurime esigenze del vivere quotidiano.

Dopo le radicali innovazioni portate dalla legge n. 6 del 2004, il rifiuto di assumere l'ufficio deve essere ora valutato secondo criteri assai diversi da quelli utilizzati in passato, considerato che la nuova misura di protezione non è più incentrata solo sulla tutela del patrimonio ma primariamente su quella dei diritti della persona.

Non meno importante, trattandosi di persone fragili, è il profilo concernente i possibili pregiudizi che possono derivare al beneficiario dal comportamento di chi si rifiuti di assumere l'incarico, ovvero lo assuma controvoglia trattandosi di incarico con funzioni di cura e tutela del beneficiario.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?