All'amministratore di sostegno possono essere affidati anche compiti di rappresentanza per il promovimento dell'azione giudiziaria di cui all'art. 433 c.c. per far valere il diritto agli alimenti nei confronti degli obbligati, o per formalizzare una rinuncia all'eredità (Trib. Modena, 11 ottobre 2007), se diretti alla cura della salute ed alla tutela degli interessi patrimoniali della persona.