18.04 - Può rientrare fra i compiti dell’AdS la messa a punto degli atti necessari all’istituzione di un "Trust" e all’attribuzione ad esso dei beni contemplati ?

All'amministratore di sostegno può essere senz'altro conferito il potere di compiere le operazioni necessarie ad istituire un trust e a dotarlo dei beni necessari.

Le prime applicazioni giudiziarie hanno riguardato o persone affette da ludopatia o facilmente circonvenibili.

Il Tribunale di Bologna, con decreto del 12 giugno 2013 ha autorizzato l'amministratore di sostegno ad istituire un trust, su esplicita richiesta del beneficiario, persona dedita al gioco d'azzardo e preoccupata che il vizio potesse prosciugare il suo patrimonio, a cui sono stati conferiti i suoi beni, con lo scopo di preservarli ed utilizzarli al fine del soddisfacimento dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni per la durata della vita. L'amministratore di sostegno è stato nominato guardiano.

Il Tribunale di Milano, con decreto del 20 gennaio 2011, ha autorizzato l'amministrazione di sostegno alla creazione di un trust al fine di tutelare una madre affetta dal vizio del gioco (mania del "gratta e vinci"), patologia compulsiva che può comportare in tempi brevi la dispersione del patrimonio.

Ancora il Tribunale di Bologna, con decreto dell'11 maggio 2009, ha autorizzato il trasferimento al trustee di beni ereditati da un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, previa accettazione con beneficio d'inventario.

Ancora il Tribunale di Genova, con decreto del 14 marzo 2006, nel disporre l'apertura dell'amministrazione di sostegno a favore di una persona malata di Alzheimer, ha autorizzato l'istituzione di un trust, con la relativa dotazione di beni.

Lo scopo è stato quello di tutelare sia il beneficiario, sia l'unico suo figlio anche egli persona con disabilità provvedendo nel contempo alla trasmissione del patrimonio, da destinarsi alle cure del figlio disabile (vedi anche Tribunale di Rimini, 21 aprile 2009).

Sempre nell'ottica di tutelare la persona debole ed il suo patrimonio, il Tribunale di Torino, con decreto 27 novembre 2015, ha ritenuto che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno potesse essere parte contraente di un contratto atipico di vitalizio assistenziale o di mantenimento, cioè di quel contratto in base al quale una parte si obbliga a prestare assistenza, solitamente alla stregua di una cosiddetta "badante", all'altra parte sino alla sua morte, in cambio del trasferimento della proprietà di un bene, generalmente immobile.


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