18.02 - I poteri di rappresentanza possono essere attribuiti all’amministratore di sostegno anche in relazione agli atti di natura personale ?

Gli atti personali o personalissimi sono quelli che rappresentano l’esplicazione delle libertà individuali più intime ed insopprimibili della persona. Vista la loro natura, si è sempre sostenuto che tali atti potessero essere compiuti solamente dal diretto interessato e non da altri.

Anche la CRPD ha chiarito che le persone con disabilità sono titolari di diritti e libertà fondamentali e che si tratta dei medesimi diritti e libertà propri di tutti gli esseri umani.

Quello che può cambiare è la modalità di esercizio; è fondamentale dar voce al diretto interessato.

Per tale motivo, l'amministratore di sostegno che eserciti la propria funzione in conformità alla CRPD (art. 12) diventa una sorta di “accomodamento ragionevole (art. 2 CRPD) che consente alla persona di esercitare diritti fondamentali che altrimenti le sarebbero preclusi.

Le scelte devono essere proporzionate e adatte alle condizioni della persona, applicate per il più breve tempo possibile e soggette a periodica revisione da parte  di un organo giudiziario (Art 12 CCRPD). In Italia  si tratta del Giudice tutelare.

La casistica sul punto è varia ed abbraccia tutta la gamma degli atti personalissimi, tra cui:  

- il potere di avanzare, in nome e nell’interesse del beneficiario, domanda di divorzio congiunto (Trib. Modena, 26 ottobre 2007 e 25 ottobre 2007); 

- il potere di rinunciare ad un’eredità (Trib. Modena, 11 ottobre 2007); 

- il potere di rappresentanza anche esclusiva riguardo alle scelte relative alla separazione personale (Trib. Bologna, Sez. dist. Imola, 2 gennaio 2006; Trib. Pinerolo, decr. 13 dicembre 2005); 

- il potere di manifestare il consenso informato in ambito sanitario (Trib. Modena, 20 marzo 2008). 


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?