I compiti dell’amministratore di sostegno sono quelli stabiliti dal giudice tutelare (g.t.) nel decreto di nomina e negli eventuali provvedimenti successivi con cui può intervenire per meglio definire e adattare la misura di protezione
L'ADS si pone quale istituto principe per attuare il comma 4 dell'art 12 della Convenzione ONU su diritti delle persone con disabilità.
In particolare con riferimento alla parte in cui questo comma stabilisce che:
“Gli Stati (e quindi anche l'Italia con la sua legislazione sull'ADS) assicureranno che tutte le misure …. forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani.
Tali garanzie assicureranno che le misure relative all’esercizio della capacità legale [...] siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario.
Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i diritti e gli interessi delle persone”.
Una delle caratteristiche più significative dell’ADS è proprio la continua adattabilità, sia qualitativa che quantitativa, alle nuove richieste ed esigenze della persona, che sono spesso destinate a modificarsi, più o meno profondamente, nel corso del tempo, a seconda delle condizioni di vita.
I compiti dell’amministratore di sostegno possono consistere nel compimento di un singolo atto (ad esempio, la vendita di un immobile), di più atti ben determinati o di una categoria di atti omogenea.
L’oggetto dell’incarico può riguardare l’amministrazione degli interessi patrimoniali del beneficiario e oppure il soddisfacimento dei sue esigenze personali non economiche (ma sempre riguardanti la sfera giuridica e non l'assistenza personale di cui all'art 19 CRPD) .
A seconda dei casi, l’attività dell’amministratore di sostegno può assumere operativamente o una funzione di semplice affiancamento o una funzione di rappresentanza in cui è l'amministratore ad agire in nome e per conto del beneficiario senza che questi intervenga.
Nel primo caso, l’amministrazione di sostegno dovrà affiancare la persona nel compimento degli atti indicati nel decreto di nomina, sottoscrivendo anch’egli i vari atti, contratti e moduli per dar loro validità giuridica (art. 409, 1° comma, c.c.).
Nel secondo caso, invece, l’amministratore di sostegno compie direttamente tutti gli atti indicati nel decreto, agendo in nome e per conto del beneficiano.
Anche quando agisca come rappresentante autonomo in funzione sostitutiva l'ADS compie solo gli atti indicati nel decreto di nomina; per tutto quanto non previsto nel decreto, la persona mantiene la propria integrale capacità di agire.
Sarà il giudice a definire ogni volta - settore per settore, a seconda delle opportunità che vengano emergendo - questo o quell’assemblaggio di attribuzioni/limitazioni di facoltà; distinguendo in particolare fra:
1 atti che restano di competenza esclusiva del beneficiario (fra questi, in ogni caso, quelli necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana: art. 409, 2° co., c.c.);
2 atti da compiersi necessariamente a quattro mani;
3 atti per la cui messa in opera viene previsto, dal g.t., un potere indipendente di entrambi;
4 atti assegnati alla competenza esclusiva dell'ADS.
In ogni caso il beneficiario, in via generale, conserva la piena capacità di agire anche in ordine ai cd. "atti personalissimi", quelli cioè che rappresentano l’esplicazione delle libertà individuali più intime ed insopprimibili della persona, quali il matrimonio, le convenzioni matrimoniali, il riconoscimento dei figli, la donazione ed il testamento, le scelte religiose , ecc.