La figura del pro-amministratore, nelle pur rare applicazioni giurisprudenziali, è stata ritenuta possibile quale vicario con funzioni di rappresentanza del beneficiario laddove fra quest’ultimo e l’amministratore di sostegno si configuri un conflitto di interessi.
In particolare, è stato argomentato che, nonostante il mancato richiamo della disciplina sull’amministrazione di sostegno all’art. 360 c.c. (“il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore”), resta tuttavia vigente il principio che il soggetto titolare del potere di rappresentanza di altrui diritti è tenuto a gestire il predetto potere in conformità all’interesse per il quale gli è stato conferito.
Sul punto cfr. Tribunale di Modena, decreto 16/10/2006: “pur nella mancanza di espresse previsioni normative, in caso di conflitto di interessi fra amministratore e beneficiario, può essere nominato un pro-amministratore di sostegno, il quale, in analogia con i poteri spettanti al protutore nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (art 360 e 424 c.c.), intervenga nell’espletamento di atti in luogo dell’amministratore che si trovi in conflitto di interessi “ .