17.07 - E’ possibile la nomina del co-amministratore?

Nel silenzio della legge, si sono formati nel tempo due diversi orientamenti giurisprudenziali.

L’orientamento negativo, che esclude la possibilità di nominare due amministratori di sostegno, si fonda :

●sulla disamina del testo normativo (la figura del co-amministratore non è prevista dal legislatore che, per converso, quando ha inteso creare figure di sostituzione le ha espressamente esplicitate)

●sull’argomentazione logico-giuridica (laddove l’amministratore di sostegno non è bastevole, da solo, a tutelare il beneficiario, la misura di protezione si rivela inidonea ed insufficiente dovendosi, in tal caso, optare per l’adozione di altri istituti).

Sul punto, cfr. Tribunale Varese, decreto 13/7/2010.

L’orientamento positivo argomenta che la possibilità, pur non essendo espressamente contemplata, neppure è esclusa, con la conseguenza che la nomina di due co- amministratori ha trovato applicazione subordinatamente “all’esistenza, in concreto, di particolari esigenze che giustifichino la nomina stessa, come, ad esempio, quella di evitare l’insorgenza (ovvero il procrastinarsi) di un conflitto di interesse tra beneficiario ed amministratore (cfr. l’art. 360 c.c.), come pure quella riscontrabile allorché il familiare più idoneo ad occuparsi della cura ed assistenza della persona non disponga tuttavia delle competenze specifiche necessarie alla gestione della sfera patrimoniale del beneficiario”  (cfr.  Tribunale Modena, Decreto del Giudice Tutelare del 16/06/2014) o, più genericamente, “stante la particolare complessità dell’amministrazione” (cfr. Tribunale Varese, Decreto del Giudice Tutelare del 26 maggio 2010).

Recentissima in questo senso la nomina provvisoria del co-amministratore disposta dal Tribunale di Genova il quale, attesa “la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare della ricorrente” ha ritenuto di poter accogliere, “almeno provvisoriamente, la domanda volta alla nomina di un Amministratore provvisorio e di un Co Amministratore provvisorio, da designarsi nelle persone indicate nel ricorso introduttivo per lo svolgimento degli atti indicati come urgenti” (cfr. Tribunale Genova, Decreto del Giudice Tutelare del 3 giugno 2021)

Il Tribunale ligure ha avuto inoltre il merito di valorizzare la bigenitorialità nell’ambito, non facile, della prole disabile.

È stata infatti accolta la domanda dei genitori del neo maggiorenne, portatore di handicap grave, di essere, entrambi, nominati co-amministratori del figlio osservando che detta richiesta, mossa “dall’esigenza di non far venire meno il rapporto bigenitoriale, pienamente instauratori con il figlio, che per quest’ultimo rappresenta una ricchezza emotiva indistinta che fa capo tanto all’uno quanto all’altro genitore“ costituisce “una motivazione altrettanto valida in quanto la presenza di due figure di amministratore di sostegno è sicuramente da favorire in casi, come questo, nei quali il beneficiario sia estremamente legato a varie figure familiari la cui esclusione, dal rapporto diretto con il beneficiario, potrebbe costituire un danno proprio per quest’ultimo.” (cfr. Tribunale Genova , decreto 17/12/2015).

Più recentemente il Tribunale di Ravenna, aderendo a questo indirizzo, ha accolto la domanda del padre, già nominato ads, ad essere affiancato dalla moglie nello svolgimento dell’incarico mediante nomina della stessa quale co-amministratore (cfr. Tribunale Ravenna, decreto 06/03/2020).


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