17.06 - Nel caso sussista conflittualità familiare, quale criterio segue il GT?

La scelta dell’Amministratore di Sostegno è sempre più spesso il momento di maggior contrasto e conflittualità soprattutto all'atto dell’avvio della procedura: i familiari si pongono interrogativi sulle reali intenzioni del nominando, quando esso non è espressione della loro diretta scelta.

Spesso si celano anche questioni inerenti la gestione del patrimonio del beneficiario o le scelte che avranno ricadute sugli eventuali proventi di future successioni.

E' fondamentale pertanto che il familiare, sul quale ricade l'indicazione, sia estraneo a possibili conflitti d'interesse con l'amministrato e disinteressato, ovvero non sia mosso da intenti non conciliabili con il reale benessere socio-economico-sanitario della persona.

Così, ad esempio, al coniuge che abbia preannunciato di voler collocare il beneficiando/disabile psichico presso una struttura protetta, dovranno preferirsi, tendenzialmente, il fratello o la sorella i quali dichiarino la loro disponibilità ad accogliere, invece, quel congiunto in casa propria (in questo senso Corte d'Appello di Bologna, 6 agosto 2007).

Altra ipotesi che può sconsigliare la nomina di un parente o convivente specifico è quella della convivenza con soggetto rispetto al quale il beneficiando si trovi in rapporto di forte dipendenza o sudditanza emotiva o psicologica, come tale esposto a  rischi  di circonvenzione, pressioni e suppliche quotidiane, ricatti morali. Anche qui non potrà che sconsigliarsi la nomina di detto convivente ad amministratore di sostegno (Trib. Trieste, 3 febbraio 2007).

Meglio rinvenire la risorsa fuori dalla cerchia  familiare - oltre che nell’eventualità, già sopra considerata, di conflittualità domestica - anche nell’ipotesi in cui il parente disponibile all’assunzione dell’ufficio appaia, in realtà, figura poco adatta a farsi carico della persona fragile; magari perché abitante in luogo distante dal domicilio di quest’ultima, o perché già gravato da molteplici impegni.

Lo stesso dicasi nell’eventualità in cui i familiari dell’amministrando siano, a loro volta, bisognosi di sostegno, o si rivelino per qualsiasi altra ragione poco adatti all’incarico.

Situazioni caratterizzate da: un alto grado di conflittualità tra i familiari; assenza di parenti o conoscenti del beneficiario; indisponibilità delle persone vicine al beneficiario a diventare AdS; inopportunità segnalata spesso anche dai medici di assumere l’incarico da parte dei parenti; oggettiva difficoltà della gestione economica e patrimoniale del beneficiario; ovvero, quando il Giudice Tutelare ne ravvisa l’opportunità o, nel caso di designazione dell’interessato, quando ricorrano gravi motivi, impongono la nomina di un Amministratore di Sostegno terzo estraneo al nucleo familiare.

La scelta del Giudice tutelare potrà quindi ricadere su:

  • Professionisti: nei casi in cui sussistono situazioni particolarmente complesse di carattere giuridico o economico, ovvero, se si presentano scenari delicati sul piano personale o sanitario;
  • Volontari: in questo senso è fondamentale un'attività di incentivazione da parte degli enti pubblici al fine della promozione di corsi e la predisposizione di elenchi di amministratori di sostegno volontari.
  • Associazioni o Fondazioni: Quando il Giudice tutelare ne ravvisa l’opportunità e quando ricorrano gravi motivi può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche una fondazione o associazione. In questi casi il Giudice Tutelare può affidare l'incarico di Amministratore di Sostegno al legale rappresentante dell'Associazione stessa (il Presidente) il quale a sua volta potrà delegare ad un suo socio la relativa funzione di AdS, depositando in cancelleria l'atto di delega.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?