17.04 - Il GT è vincolato alla (eventuale) designazione anticipata?

Il Giudice Tutelare è tenuto a prendere in considerazione la designazione dell'amministratore di sostegno indicato dal beneficiario nell'ipotesi di designazione anticipata. Vi è tuttavia da ritenere che, in presenza di circostanze eccezionali, quali ad esempio una situazione di evidente conflitto d'interessi attuale tra la persona designata e l'amministrato, il giudice possa nominare altro soggetto, con onere tuttavia di ampia e dettagliata motivazione.

La prassi conosce casi nei quali la domanda si presenta formalmente come sottoscritta dalla persona interessata, ma in realtà essa è stata compilata dai servizi socio-sanitari e spesso presenta l'indicazione di un soggetto candidato alla funzione di amministratore, vuoi perché parente dichiaratosi disponibile, vuoi perché professionista conosciuto dal servizio che ha in carico il paziente.

In questi casi la sensibilità del giudice tutelare e le sue personali convinzioni consentiranno di vagliare se l'indicazione è frutto di un fondato esame del caso da parte dei servizi, certo prezioso per l'ufficio giudiziario, perché permette in sostanza una sorta di pre-istruttoria, ovvero se sia solo l'esito di un rapporto di conoscenza.

In prospettiva deve darsi atto della lodevole e assai opportuna iniziativa, tra gli altri, del Tribunale di Genova volta a realizzare un registro-elenco telematico nel quale i singoli potenziali amministratori di sostegno chiedono di poter inserire la propria candidatura, il proprio curriculum vitae, con dettaglio del maggior numero di dati sia in ordine alla loro specializzazione ed esperienza, sia in ordine agli ambiti territoriali di intervento, nonché alle tipologie di infermità o limitazioni in relazione alle quali possono vantare maggiori competenze ed esperienze.

In tal modo anche sul fronte della scelta del soggetto che possa svolgere le funzioni di amministratore di sostegno si potrà adottare un criterio di selezione più aderente possibile alle esigenze del singolo caso concreto.

Sono inoltre intervenute in alcune realtà locali e territoriali normative regionali in materia di amministrazione di sostegno che si sono poste fra gli obiettivi dell'intervento legislativo regolamentare proprio quello della predisposizione di elenchi o registri di candidati amministratori di sostegno, per lo più all'esito di percorsi formativi promossi dall'ente, quali la regione, d'intesa con le associazioni di promozione sociale e con la componente della magistratura costituita dai Giudici Tutelari del Distretto Giudiziario.

Ad esempio la Regione Liguria, a supporto dei Giudici Tutelari, ed in ottemperanza alle previsioni di cui alla legge regionale 28 gennaio 2015 n. 2, ha già istituito, con DGR 558/2018 l’Elenco Regionale degli Amministratori di Sostegno, suddiviso in tre sezioni: Volontari, Professionisti, Enti o Associazioni.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?