17.03 - Come garantire che la scelta venga portata a conoscenza del GT?

Uno dei problemi posti fin da subito è quello di come garantire che siffatte disposizioni anticipate siano portate a conoscenza dei soggetti chiamati a tradurle in realtà, siano essi il Giudice tutelare od il personale medico curante.

Infatti il solo deposito dell’atto presso un notaio, ovvero presso gli appositi uffici  istituiti presso alcuni Comuni, non fornisce sufficiente garanzia della sua tempestiva conoscibilità da parte del Giudice Tutelare.

Sino al 2018 non era prevista dalla disciplina positiva alcuna forma di registro attraverso cui garantire la pubblicità degli atti di designazione, che consentisse di istituire un sistema di interscambio di dati fra Notai e Autorità Giudiziaria.

Come detto si è provveduto a colmare tale lacuna istituendo da parte del Consiglio Nazionale del Notariato un registro dedicato – a decorrere dal 1° gennaio 2018, nel quale sono inserite tutte le designazioni fatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata e che consentirà a qualsiasi notaio italiano di verificare l’esistenza di tali atti e presso quale collega sono depositati.

In occasione dell'apertura di ogni procedimento di amministrazione di sostegno, i Giudici Tutelari potranno richiedere l’accesso a tale registro in modo da conoscere, nel più breve tempo possibile, l’esistenza di un atto di designazione.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?