Con la parola incapacitazione ci si riferisce ai casi in cui il GT, nell’introdurre l’AdS a presidio di una persona fragile, si rende conto che esistono in concreto pericoli di cattiva gestione da parte del beneficiario dovuti ad esempio ad alcoolismo, tossicodipendenza, prodigalità, demenza, ludodipendenza, creduloneria, ecc, e decide perciò di introdurre nel decreto istitutivo dell’Ads delle limitazione alla sovranità dell’interessato: costui ad esempio potrà prelevare dal suo conto corrente bancario non più di 200 euro al mese, non avrà la gestione delle sue obbligazioni, non potrà disporre dei suoi BOT, non potrà amministrare i due box di sua proprietà e così avanti.
Numeri precisi in questo momento non ce ne sono ma si può calcolare che le 200.000 AdS vigenti in Italia, circa un terzo abbiano queste caratteristiche.
In qualche modo anche l’eventuale scelta che il G.T facesse a favore della modalità “assistenza” risponde alla stessa logica. In queste ipotesi il GT a protezione del beneficiario introduce il criterio secondo cui certi atti non potranno essere compiuti dal beneficiario da solo, occorrendo sempre che accanto alla sua “firma”, ci sia anche la firma dell’AdS. SI tratta di una soluzione un po’ complicata, ma che ha comunque il pregio di evitare che certi atti gestionali, essi stessi rischiosi, possono essere compiuti senza il beneplacito dell’AdS. Anche in questo caso, visto che un limite alla sovranità viene introdotto, possiamo parlare di “incapacitazione”.
Diciamo subito che la parola in se stessa non è molto felice. E il codice civile non la utilizza. E’ comunque una parola che ha il pregio di far capire subito di cosa si tratta: una persona dopo l’AdS resta tendenzialmente sovrana sul proprio conto salvo che per un ventaglio più o meno significativo di atti giuridici, rispetto a quali egli non avrà più una pienezza di poteri. Ebbene il punto da sottolineare in questa sede è che tale “incapacitazione” va prospettata come una soluzione legittima e possibile soltanto quando strettamente necessaria per salvaguardare gli interessi del beneficiario. Al di fuori delle ipotesi sopra ricordate, ossia laddove in concreto il GT non riscontri l’esistenza di pericoli autodistruttivi, o autolesionistici nella gestione quotidiana, nessuna incapacitazione sarebbe giustificata: e se per caso il decreto l’avesse prevista, il beneficiario, o chi per lui, potrebbe sempre impugnarla; così come sarebbe sempre possibile al beneficiario, e il Giudice dovrà sempre procedere d’ufficio in tal senso, chiedere che venga eliminata una incapacitazione che all’inizio era magari per se stessa giustificata, e che non lo è più da un certo momento in avanti, allorquando cioè è accaduto che l’alcolista ha smesso di bere, il tossico di drogarsi, il ludo dipendente non si rovina più alle slot machine, e via di questo passo, oppure potrebbe essere congruamente ridotta: invece che un limite di 100 euro al mese un limite di 300 euro visto che il beneficiario beve solo un litro di vino rosso al giorno invece che cinque litri.
Come si vede si tratta di una “incapacitazione” strettamente collegata al diritto dal basso, ed in tal senso opposta a quella collegata all’interdizione: mentre con l’interdizione (diritto dall’alto), l’incapacitazione è qualcosa di automatico, indissolubile dalla stessa entrata in gioco dell’interdizione stessa, con l’ADS (diritto dal basso) l’incapacitazione è qualcosa di occasionale, di sostanzialmente infrequente, costituendo il risultato di un accertamento in concreto svolto dal Giudice in ordine a “quella specifica persona”.
Altra conseguenza dell’impostazione appena illustrata è quella secondo cui nell’AdS l’ incapacitazione, la quale comporta comunque al di là dei suoi obiettivi di proiettività, margini di “infamità”, non va mai applicata nei confronti di persone che non essendo in grado di fare sostanzialmente nulla, non sono nemmeno in condizioni, essendo a livello di “lucidità zero”, di auto danneggiarsi sul piano gestionale: e ci si riferisce ai soggetti in coma, in generale a tutte le persone che sono già tragicamente protette dal loro stato di “vegetalità” contro ogni pericolo autodistruttivo.
Tutto ciò può essere ben esemplificato dal famoso caso di Eluana Englaro. Eluana non venne disinterdetta nel 2004, ma se lo fosse stata, certamente il GT, nell’applicare l’ADS, non avrebbe potuto introdurre nel decreto istitutivo alcun limite alla sovranità gestionale di Eluana stessa. Eluana appunto era già protetta dal suo stato naturale contro ogni rischio di cattiva amministrazione di se stessa. Ogni limitazione scritta avrebbe assunto perciò un sapore “maramaldesco”, che l’ordinamento giuridico non potrebbe accettare.