In tal caso, l'autorizzazione dovrà essere data dall'amministratore di sostegno o dal giudice tutelare?
Deve escludersi la possibilità di un trasferimento del Beneficiario in una città diversa da quella della dimora abituale, su iniziativa dei suoi congiunti.
La decisione relativa al luogo di vita costituisce, infatti, una decisione di estrema importanza per la persona.
A tale riguardo occorre distinguere tra Beneficiario dotato di consapevolezza e dunque in grado di esprimere la propria volontà circa il luogo in cui vivere e Beneficiario che, a causa della condizione di salute psichica in cui versa, non sia in grado di esprimersi al riguardo.
Nel primo caso, il decreto che regola i compiti dell'ads non dovrebbe contenere limitazioni di sorta alla sovranità decisionale del Beneficiario. Questi, di conseguenza, sarà libero di decidere per il proprio trasferimento insieme ai propri congiunti.
Diversamente, nella seconda situazione- Beneficiario privo della capacità di valutare e scegliere consapevolmente dove vivere - l'autorizzazione al trasferimento dovrà essere data dal Giudice tutelare su proposta/domanda dell'Ads.
Occorrerà, pertanto, che i familiari sottopongano all'Ads la questione e che questi si faccia parte attiva davanti al Giudice per ottenere l'autorizzazione, semprechè ritenga che il trasferimento abitativo proposto dai familiari sia congeniale all'interesse del Beneficiario.
Va detto, però, che vi è contrasto in giurisprudenza in merito alla competenza del Giudice Tutelare a pronunciarsi sul luogo di vita del Beneficiario.
In ogni caso, una volta effettuato il trasferimento, il fascicolo dell'Ads passerà al giudice tutelare della città di destinazione.