16.04 - La designazione anticipata equivale nella sostanza a una disposizione anticipata di trattamento (Dat)?

Mentre la previsione della designazione anticipata è contenuta, come già detto, nell'articolo 408 c.c. ed è, dunque, frutto della riforma legislativa di cui alla legge numero uno del 2004, le Dat sono state introdotte per la prima volta con la legge numero 219 del 2017 (cd. legge sul biotestamento).

Non si tratta, pertanto, dello stesso istituto.

Più esattamente, con la designazione anticipata l'interessato indica, designa appunto, la persona che in futuro dovrebbe essere chiamata a svolgere i compiti di amministratore di sostegno. Le disposizioni anticipate di trattamento esprimono, più ampiamente, le volontà dell'interessato riguardo a futuri ed eventuali trattamenti sanitari e/o salvifici che dovessero riguardarlo.

Per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n.12998 del 15 maggio 2019, le differenze tra i due istituti si sono comunque attenuate. Infatti, la Corte di Cassazione ha valorizzato la figura codicistica anche sotto il profilo contenutistico; ha cioè ammesso che la designazione anticipata possa altresì impartire direttive sulle decisioni sanitarie del futuro eventuale amministratore di sostegno. La S.C. ha, altresì, puntualizzato che dette direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure, poiché il diritto fondamentale della persona all'autodeterminazione, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, sancito dall'art. 32 Cost., dagli art. 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali, include il diritto di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla in tutte le fasi della vita.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?