La possibilità che una persona indichi preventivamente il candidato da nominare alla carica di amministratore di sostegno per un momento eventuale e futuro in cui ne sorga la necessità è contemplata dall'art. 408 c.c.
La disposizione codicistica prevede, più esattamente, che l'amministratore di sostegno possa essere designato dall'interessato in via anticipata, in previsione della propria eventuale futura mancanza di autonomia, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Si parla in proposito di 'designazione anticipata'.
È pertanto evidente che il legislatore ha inteso valorizzare l'autodeterminazione della persona. Di conseguenza, per quanto possibile, il giudice deve assecondare la volontà espressa dall' interessato.
E ciò vale sia per il caso di designazione anticipata, così come espressamente contemplato dall'art. 408 co. I c.c., sia nel caso in cui l'amministrando esprima una propria preferenza in sede di ascolto da parte del Giudice.
Può però accadere che la persona designata (magari mesi o anni prima) non sia più in vita o non sia in condizioni di assumere le funzioni di Ads. È evidente, in tal caso, che il Giudice non potrà rispettare la volontà precedentemente espressa dall'interessato.
Tale impossibilità potrebbe verificarsi anche per motivi diversi: così, per esempio, perchè nel tempo intercorso dopo la designazione, sono emersi contrasti o dissapori tra il beneficiando e il soggetto da questi designato.
Ad ogni modo, qualora il giudice dovesse disattendere la designazione anticipata senza un valido motivo si verificherebbe un'ipotesi di violazione del diritto di autodeterminazione della persona, che costituisce prerogativa fondamentale ai sensi dell'art. 13 Cost.
L'indicazione contenuta nella designazione anticipata potrà essere disattesa dal giudice in presenza di gravi motivi, secondo quanto espressamente prevede il primo comma dell' art. 408 c.c.
Il giudice dovrà, dunque, verificare attentamente se la persona designata sia il candidato migliore in concreto, nello specifico momento in cui si genera la necessità della nomina di un amministratore di sostegno. Ciò in quanto "una diminuita capacità non comporta l'esclusione della genuinità della scelta del soggetto al quale affidarsi".