No, non necessariamente.
Il fatto che un familiare si proponga come amministratore di sostegno obbliga il Giudice a prendere in esame la sua candidatura, e a tradurla in nomina ogniqualvolta non risultino ragioni ostative.
Tuttavia, il giudice potrà escludere il familiare candidatosi all'incarico e nominare un altro familiare o un terzo esterno alla cerchia familiare. La legittimazione a procedere in tal senso è data dagli incisi "ove possibile" e "quando ne ravvisa l'opportunità" contenuti nell'art. 408, I e IV co. c.c. La norma, anzi, attribuisce al giudice un'estesa discrezionalità decisionale sul punto.
L'opportunità, se non addirittura la necessità, di nominare un terzo estraneo alla famiglia si verifica tutte le volte in cui la delega al familiare propostosi possa far ritenere che gli interessi del Beneficiario non verrebbero tutelati al meglio o, addirittura, potrebbero venire compromessi.
La giurisprudenza si è assestata sulla linea applicativa dell' escludere la nomina del familiare in presenza di contrasti o di contenziosi tra i parenti del beneficiando; e così pure quando il contrasto riguardi lo stesso amministrando e uno o più dei parenti.
In altre parole, nella stragrande maggioranza dei casi in cui risulti un contrasto tra alcuni o più dei familiari del beneficiario, i giudici tutelari procedono alla scelta dell'amministratore di sostegno al di fuori della famiglia.
Il caso ricorrente è quello in cui si profila all'orizzonte la possibilità di un contenzioso tra i futuri eredi dell'interessato, ma quanto sopra si verifica anche in presenza di meri dissapori tra i congiunti.
Non sempre, tuttavia, tale opzione coniata dalla giurisprudenza si rivela opportuna nè utile.
In non pochi casi, infatti, accade che la scelta di una persona esterna all'ambito familiare provochi delle tensioni ulteriori con la difficoltà di accettazione del terzo.
Inoltre procedere in modo automatico alla nomina di una persona esterna di fronte alla semplice affermazione che vi è tra i familiari una conflittualità rappresenta un modo di procedere che si presta a possibili strumentalizzazioni.
In altri termini, può accadere e accade che qualcuno dei congiunti del beneficiando affermi che vi è contrasto con gli altri, per esempio che vi è il contrasto tra i fratelli, per ottenere ipso iure la nomina di un soggetto estraneo.
Per tale ragione non è sempre condivisibile la scelta di un soggetto terzo. Tale scelta può risultare corretta e adeguata in certe situazioni, ma non lo è necessariamente in tutti i casi la risposta dipenderà dalle caratteristiche del caso concreto.se, per esempio, nel caso specifico, la nomina dell'amministratore di sostegno si rende necessaria per poter compiere scelte di natura sanitaria, è altamente probabile che la scelta migliore debba fare capo ad uno stretto congiunto che conosce meglio di ogni altro i valori, le esigenze, e le volontà dell'interessato.
Da, oltretutto, ricordato che la giurisprudenza prevalente valorizza l'attribuzione dei compiti sanitari ad un familiare o parente e in taluni casi esclude perfino la possibilità di affidare tali compiti ad una persona esterna.
I criteri da utilizzare ai fini di una scelta ponderata e adeguata sono senz'altro da individuare nell'attento ascolto dei beneficiando e altresì nell'ascolto dei familiari e dei parenti.
La nomina di una persona esterna alla famiglia può aversi, inoltre, nei casi in cui non vi sia tra i congiunti alcuno disponibile o idoneo alla funzione. Pensiamo, per esempio, al caso di un parente che a sua volta sia malato O molto anziano e, conseguentemente, bisognoso di assistenza a sua volta. Pensiamo anche al familiare che sia pesantemente impegnato in altri carichi di cura e assistenza. E, ancora, si faccia il caso del familiare che abiti a notevole distanza dal beneficiario.
E' raccomandabile, proprio in virtù della natura stessa dell'istituto, che la scelta venga orientata sulle specificità del caso concreto e dei bisogni dell'interessato che si tratta di soddisfare.