16.01 - Il familiare dell'interessato può essere nominato amministratore di sostegno?

Sì, e anzi, per quanto possibile, il Giudice tutelare deve individuare l'amministratore di sostegno nella cerchia familiare. 

Tale indicazione è presente nel codice civile. Esattamente, l'art. 408, I co. c.c., dopo avere fissato la regola basilare secondo cui "la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario", dispone che "il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata".

L'elencazione dei familiari contenuta nella disposizione suddetta non costituisce un ordine gerarchico, talchè il giudice può optare per quello dei familiari candidatosi all'incarico il quale mostri di avere le carte in regola per presidiare al meglio gli interessi del congiunto.

Come si vede, anche il convivente more uxorio dell'interessato può assumere l'incarico di amministratore di sostegno; il Legislatore ha optato per un concetto esteso di familiare, in modo da favorire la possibilità di investitura vicariale in capo alla persona che sia effettivamente più idonea a svolgere i compiti inerenti l'ads; e ciò a prescindere dall'esistenza di un legame familiare ufficializzato. 


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?