15.01 - Quali caratteristiche ha il reclamo in Corte d’Appello e chi può proporlo?

Afferma l'art. 720 bis c.p.c. che "contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c.

Si è posto il tema dell'applicabilità, all'impugnazione in esame, della norma contenuta nell'art. 719 c.p.c.—in tema di interdizione—la quale fa decorrere il termine per impugnare dalla notificazione della sentenza. La risposta deve ritenersi positiva: tale disposizione, in primo luogo, è fra quelle richiamate per compatibilità dall'art. 720-bis c.p.c.; ancora, pur se in questa materia non può parlarsi di una sentenza, non è men vero che il decreto che conclude il procedimento con la nomina dell'amministratore di sostegno può assumere contenuti decisori.

Quanto alla decorrenza, il rinvio all'art. 739 c.p.c., consente di ritenere in questa materia che il termine di 10 giorni decorra dalla notifica del provvedimento conclusivo, posto che si è in presenza di un decreto emesso nel contraddittorio di più soggetti e, quindi, emesso nei confronti "di più parti". Detto termine deve ritenersi perentorio, nonostante a norma dell'art. 407 4° co. c.c., non si possa parlare di un giudicato in senso tecnico.

Da notare, a questo riguardo, che Cass. 4 luglio 2019, n. 18015, ha ritenuto che – al pari del termine per impugnare la sentenza di interdizione – non si applichi la sospensione feriale ai termini per impugnare i provvedimenti di apertura o di chiusura della procedura di ADS.  

Quanto alla legittimazione, la stessa spetta a coloro che avrebbero potuto proporre il ricorso, e, quindi, oltre che al pubblico ministero, anche a ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 406 c.c. Deve inoltre ritenersi che tale facoltà processuale spetti, altresì, all'amministratore di sostegno nominato se in concreto vi siano dei profili di doglianza nei confronti del provvedimento.

Riguardo la legittimazione processuale del beneficiario, invece, la recente Cass. 27 febbraio 2020, n. 5380, ha rimarcato come l’interessato abbia una autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura, ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso di tale procedura, essendo, invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto dell'art. 374, n. 5, c.c., e art. 411 c.c., per l'instaurazione di giudizi nei confronti di soggetti terzi estranei a tale procedura.

Il reclamo alla Corte d'appello viene deciso dalla stessa in camera di consiglio. Deve ritenersi che in sede di reclamo alla Corte valga la regola dell'onere del necessario patrocinio (argomento dirimente sembra trarsi dall'art. 347 c.p.c., secondo cui la costituzione deve avvenire con le stesse forme previste per i procedimenti davanti al tribunale).

Nel corso di detto giudizio, inoltre, valgono gli stessi ampi poteri officiosi riconosciuti in primo grado al G.T., tanto è vero che si è rilevato come il giudice del reclamo possa richiedere d'ufficio il rinnovo delle indagini peritali con sostituzione dell'ausiliare anche in difetto di domanda di parte, con valutazione discrezionale non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata (cfr. Cass. n. 4266/2020).

Occorre segnalare che, secondo Tribunale di Venezia, 15 novembre 2012, non ogni provvedimento emesso dal G.T. in tema di amministrazione di sostegno sia reclamabile alla corte d'appello, ma soltanto quei provvedimenti che abbiano natura effettivamente decisoria (in pratica il decreto che chiude il procedimento nominando o negando la nomina dell'ADS). Per gli altri resterebbe percorribile il comune reclamo al collegio dello stesso Tribunale cui appartiene il G.T. che abbia provveduto.


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