14.04 - Il decreto può essere modificato o revocato?

Il fascicolo processuale concernente la persona cui sia stata nominato l'a.d.s. rimane aperto e pendente presso la cancelleria dell'ufficio tutelare per tutta la vita della persona e fino al suo decesso (che ne segna la chiusura).

Il decreto di nomina e l'attribuzione dei connessi poteri all'a.d.s., come pure la scelta della persona dell'a.d.s. è sempre rivedibile, tenendo conto delle mutevoli esigenze della persona, secondo i canoni della volontaria giurisdizione (art. 742 c.p.c.). Ciò significa che, diversamente dalla pronunzia di interdizione ed inabilitazione, non si forma giudicato sulla nomina.

Dispone l’art. 407, co. 4, c.c. che: “il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno” (art. 407, co. 4, c.c.).

Anche per la revoca della misura il procedimento è particolarmente agile e deformalizzato. La revoca può essere disposta con decreto da parte del g.t. al cessare dei presupposti di attivazione della misura, a fronte di “istanza motivata”, avanzata da quanto siano co-legittimati alla presentazione del ricorso (art. 413 c.c.). L'istanza va previamente comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Strettamente connessa al potere di revoca/modifica del decreto di nomina è la previsione contenuta nella norma di attuazione, a tenore della quale: “il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, l’amministratore di sostegno, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela o della curatela o dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario” (art. 44 att. c.c.).


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?