14.03 - Il GT può adottare provvedimenti urgenti nell'interesse del beneficiario ?

Il 4° co. dell’art. 405 c.c. riconosce al giudice tutelare la facoltà di adottare, “quando ne sussista la necessità”, anche d’ufficio “i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione ed amministrazione del patrimonio”.

L’art. 3 della l. 13 maggio 1978 n. 180 prevede che il provvedimento col quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera va notificato al giudice tutelare, il quale provvede all’eventuale convalida,  e, “qualora ne sussista la necessità, adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell’infermo” (art. 3 l. 13 maggio 1978 n. 180, il cui contenuto è stato riassorbito dall’art. 35 della l. 23 dicembre1978, n. 833).

Tra i “provvedimenti urgenti” pronunziabili per la “conservazione ed amministrazione del patrimonio dell’interessato,” ovvero, per la cura della persona, l’art. 405 c.c. ammette la  nomina di un “amministratore di sostegno provvisorio” .

 Il provvedimento urgente di nomina provvisoria dell’amministratore di sostegno (adottabile pure d'ufficio dal giudice), data l’urgenza e necessità di provvedere, potrà essere assunto senza previa audizione del beneficiario. Diversamente da quanto dispone l'art. 419 c.c., per la nomina del tutore provvisorio, che è nominabile solo “dopo l'esame”.

La decisione di nominare l'a.d.s. può essere fondata sulla scorta della documentazione presente nel fascicolo processuale (relazioni mediche, certificati medici, etc.), ovvero, laddove i tempi processuali lo consentano, sulle sommarie informazione assunte dai parenti del beneficiario, o, da altri soggetti in grado di fornire informazioni utili al giudice ai fini della nomina (ad es., i medici).

La nomina provvisoria è “prodromica” alla nomina di un amministratore di sostegno definitivo, che sarà nominato all’esito dell’udienza di audizione del beneficiario e dei parenti.

Una volta pronunziato il decreto di nomina inaudita altera parte, il g.t. è tenuto a fissare l'udienza per l'audizione della persona, i suoi familiari ed affini.

Giustificano la nomina provvisoria, non solo situazioni personali urgenti facenti capo al beneficiario, il quale debba essere sottoposto a trattamenti medico-sanitari urgenti e non sia in grado di esprimere il necessario consenso informato. Ma pure situazioni di urgenza afferenti al patrimonio dell'interessato che esiga tempestiva sostituzione gestoria, come, ad es., è ipotizzabile quando sia necessario esprimere il voto in assemblea di società, ovvero, per scongiurare la scadenza di termini perentori di natura fiscale o per conseguire finanziamenti, etc. In tutti questi casi attendere l'esito dell'udienza del procedimento, potrebbe significare compromettere le situazioni sostanziali oggetto di tutela.

Il provvedimento di nomina urgente, adottabile anche d'ufficio da parte del giudice, è stato qualificato forma di “tutela urgente non cautelare delle posizioni giuridiche soggettive” (Farolfi 2014). Ad esso non sono pertanto applicabili le disposizioni dettate in tema di cautelare uniforme in quanto compatibile (artt. 669 bis e segg. c.p.c.), come viceversa si è autorevolmente suggerito (Tommaseo, 2008).


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