Un volta presentato ricorso al giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio del soggetto bisognoso di sostegno (art. 404, in fine, c.c.) ed espletata l’istruttoria, con necessaria audizione dell’interessato, dei parenti ed affini, come pure acquisiti i mezzi di prova ritenuti utili ai fini della decisione (art. 407 c.c.), il decreto di nomina viene pronunziato nei successivi sessanta giorni decorrenti dal deposito della domanda (art. 405, 1° co., c.c.).
Il decreto, nell'ottica di sopperire alle esigenze ed alle necessità quotidiane dell’interessato, riveste contenuto composito.
In primis, lo stesso deve indicare le generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno (n. 1).
La scelta del soggetto chiamato a ricoprire l’incarico avviene individuando la persona più adatta tra quelle elencate nell’art. 408 c.c., norma che indica, quale primario criterio di scelta, la tutela e la cura “degli interessi della persona del beneficiario”.
Il decreto indica la “durata dell’incarico” (n. 2).
La durata dell’incarico di amministratore di sostegno può essere a tempo indeterminato, ovvero, a tempo determinato (come precisano i successivi commi 6 ed 8 dell’art. 405 c.c.).
La scelta del g.t., riguardo la durata dell’incarico, può dipendere dalla tipologia di disabilità che affligge il beneficiario; se la stessa sia suscettibile di presumibile guarigione, come pure, dalla tipologia di incapacità gestionale, la quale potrebbe avere durata “temporanea”.
In ipotesi di nomina di a.d.s. a tempo indeterminato, la legge ha cura di precisare che la durata della funzione non può eccedere i dieci anni, tranne quando “l’incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti” (art. 410, 3° co., c.c.).
L’incarico conferito a tempo determinato è suscettibile di “proroga” “con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine” (art. 405, 6° co., c.c.).
Va evidenziato che il decreto di nomina può contenere limitazioni, anche periodiche, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere disponibilità (n. 5).
Sotto questa voce, il giudice può indicare all’ads il modo di utilizzazione del denaro.
Si chiarisce così se ed in che termini il beneficiario conservi spazi autonomi di spesa e di capacità di agire.
La prescrizione sui limiti di spesa appare necessaria laddove siano emersi profili di sperpero, ovvero, rischi di approfittamento o circonvenzione da parte di terzi in danno del beneficiario.
Il n. 6 dell’art. 405 c.c. ha cura di specificare che il decreto deve indicare quando l’amministratore di sostegno debba riferire al giudice “circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario”. La periodicità della relazione è stabilita dal giudice in relazione alle specifiche esigenze del beneficiario ed all’incarico ricevuto. L’amministratore non ha, come il tutore, obbligo di rendicontazione annuale, ma ha un obbligo di relazionare, attuabile oralmente, ovvero, preferibilmente, per iscritto.
Il g.t. esercita dunque un controllo sull’attività esplicata dall’amministratore di sostegno nell’interesse del beneficiario.
La parte maggiormente significativa del decreto di nomina ha riguardo all''attribuzione dei poteri all'amministratore e, conseguentemente, alla porzione di capacità di agire che viene sottratta al beneficiario.
Dispongono le previsioni affidate ai nn. 3 e 4 del 5° co. dell’art. 405 c.c., che “il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione… 3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno…”.
In questa cruciale disposizione, si coglie il sostanziale mutamento di prospettiva intercorrente tra nuova e vecchie forme di protezione.
Per il beneficiario di a.d.s., il criterio aprioristico ed astratto non vale, opposta essendo la filosofia sottesa alla Legge n. 6 del 2004: “ciascun beneficiario ha “ritagliato su misura” il proprio statuto, sicchè occorre accertare, di volta in volta quali atti di autonomia gli siano preclusi” (Bonilini 2007).
La caratteristica principale dell’ads, rispetto alla rigidità e sostanziale immutabilità dell’interdizione (che costituisce una vera e propria “gabbia” giuridica standard, eguale per tutti, oltre che inossidabile, per via del giudicato in tal modo che si forma), risiede proprio nella flessibilità e capacità di adattamento alle specifiche esigenze del singolo beneficiario, oltre che nella possibilità di modificare o di integrare in ogni momento, in tempi relativamente celeri, il decreto istitutivo, col mutamento delle esigenze personali dell’interessato (art. 407, co. 4, c.c.)
Diversamente dalle vecchie forme di protezione, essenzialmente volte alla tutela del patrimonio dell’infermo e/o dei suoi familiari, l’amministrazione ha un più esteso ambito applicativo, dato che l’incarico del vicario concerne tanto la cura personae, quanto la cura patrimonii.
Dall’esegesi delle disposizioni normative richiamate emerge che l’a.d.s. può avere:
a) tipologia “sostitutiva”, quando all’amministratore è attribuito il “potere di compiere atti in nome e per conto del beneficiario” (art. 405, 5° co., n. 3, c.c.). In tal caso, il g.t. conferisce al vicario un potere di rappresentanza esclusiva del beneficiario, il quale, per converso, viene privato della capacità di agire per il compimento di questi atti, per quanto gli sia conservato il diritto di compiere liberamente tutti gli atti che non rientrano nell’elencazione del decreto, ricavabili per sottrazione dal novero di quelli non inclusi nel provvedimento di nomina;
b) ovvero, di “assistenza”, quando il beneficiario “può compiere gli atti solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno” (art. 405, 5° co., n. 4, c.c.). Questo secondo modulo di amministrazione, maggiormente blanda, trova il suo modello di riferimento nella curatela dei minori emancipati e degli inabilitati (artt. 394 e 424 c.c.).
Nella normalità dei casi, gli atti affidati alle cure rappresentative del vicario possono avere natura patrimoniale e carattere ordinario nella vita della persona, riguardando la riscossione della pensione ed il suo utilizzo per le sue necessità quotidiane, il pagamento delle bollette o delle rate condominiali, la presentazione di istanze e dichiarazioni agli uffici pubblici.
Ancora, il decreto istitutivo potrebbe prevedere di estendere al beneficiario “determinati effetti, limitazioni o decadenze, previste da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato” (art. 411, co. 4, c.c.).