13.04 - Come avviene l'audizione del beneficiario ?

Con riferimento all’esame di interdicendo ed inabilitando, la prassi giudiziaria si era andata orientando verso la formulazione di domande standard da porre all’infermo di mente; domande che si riteneva mirassero a saggiarne la capacità di orientamento nello spazio e nel tempo, oltre alla capacità di gestione dei propri interessi di natura patrimoniale, in quanto in grado di riconoscere e percepire il valore del denaro.

Di norma si domanda(vano) le generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza), si mostrava una banconota, chiedendo quali acquisti potessero compiersi con quel denaro. Si domandava alla persona di precisare data e luogo ove ella in quel momento si trovasse, in funzione di saggiarne l’orientamento spazio-temporale (per la critica a questa tipologia di indagine istruttoria, soprattutto con riguardo alla condizione personale di chi fosse stato ricoverato per decenni in istituzioni psichiatriche e perciò isolato dal mondo, Napoli 1995).

Questo modus procedendi non è automaticamente trasponibile nell’ascolto del disabile evocato in procedimento di nomina di amministratore di sostegno.

L’ascolto della persona è funzionale alla finalità protettiva cui tende il procedimento.

Ebbene, non si tratta unicamente di accertare la disabilità, ovvero, l’infermità fisica o mentale, ma, piuttosto, di verificare l’attitudine del soggetto alla cura dei propri interessi, personali e patrimoniali, accertandone l’autonomia, e verificando necessità e tipologia di un intervento sostitutivo, ovvero assistenziale nell’espletamento degli atti (ed individuando in concreto quali essi siano) della vita quotidiana.

Resta evidentemente escluso il sistema di capitolazione dei fatti (Chizzini 2007).

L’ascolto del disabile, si compendia, ove possibile, in un dialogo partecipe, più che in un interrogatorio condotto dall’alto in basso, tra giudice e disabile, con la finalità di fare emergere  bisogni ed esigenze di tutela della persona (Masoni 2009).

Si tratta di chiedere senza esagerare, senza porre troppe domande, evitando inutili nozionismi ed un’eccessiva invadenza e comunque senza intimidire l’interessato (concorda Farolfi 2014 , che opina necessaria l'instaurazione di un colloquio con la persona).

 All’audizione, il disabile potrebbe farsi assistere da un difensore, ovvero, da persona di fiducia (Chizzini 2007).


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?