13.03 - Il giudice può delegare a terzi l'audizione del beneficiario ?

Per completezza di esposizione va segnalata una prassi osservata da taluni uffici tutelari che opinano di prescindere dall’audizione del beneficiario in presenza delle seguenti condizioni soggettive ed oggettive ostative, ovvero:

1) quando il disabile risulti intrasportabile; 2) in ambito familiare non si segnalino situazioni conflittuali o di contrasto significative; 3) e quando per motivi organizzativi l’esame domiciliare, a causa della distanza spaziale intercorrente dall’ufficio giudiziario, non risulti agevolmente esperibile.

In queste situazioni, per conoscere le effettive condizioni in cui verta il beneficiario che il giudice non ha potuto vedere de visu, in udienza, viene consegnato al ricorrente un questionario da restituire in cancelleria compilato e sottoscritto dal medico di base.

Nel questionario si chiede specificamente di rispondere alle seguenti domande: se il disabile: 1) sia in grado di parlare; 2) in caso negativo, sia in grado di comunicare altrimenti con un interlocutore; 3) sia in grado di comprendere domande di base sulle sue condizioni di vita; 4) sia in grado di comprendere domande sui suoi interessi economici; 5) dall’esame diretto il g.t. possa o meno trarre informazioni utili alla procedura.

Il secondo comma dell’art. 407 c.c. testualmente impone l’audizione “personale” da parte del giudice, il quale nelle descritte situazioni non può delegare a terzi l’espletamento del cruciale incombente, in tal caso al medico di base, posto che all'audizione del beneficiario lui solo è preposto.

Già vedere de visu la persona, per quanto la stessa possa essere “murata” viva nella disabilità del proprio corpo, costituisce fonte vivida di assai utili dati informativi, indispensabili per la redazione del progetto protettivo.

Per l’audizione del beneficiario di amministrazione di sostegno si ripropone, evidentemente, l’annosa questione, già esaminata dalla giurisprudenza formatasi in materia di interdizione (e che, secondo Napoli 1995, appariva altalenante), sull'ammissibilità della delegabilità dell’incombente ai sensi dell’art. 203 c.p.c., quando il beneficiario si trovi a dimorare in altra circoscrizione di tribunale, pur conservando residenza effettiva in quella di competenza del giudice adito.

Non sembrano frapporsi ostacoli normativi alla delegazione del “mezzo di prova” costituito dall’audizione del disabile (che è istituto generale, previsto dal codice di rito), sempre che delle risposte fornite dal beneficiario venga fatta specifica e precisa menzione nel verbale d’udienza della prova delegata (propende per una decisione caso per caso, Chizzini 2007; favorevoli, invece, Tommaseo 2008, Masoni 2009,).


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?