Ecco quindi che sorge spontaneo l'ulteriore interrogativo, ossia, in certi casi e situazioni questo dovere del giudice di ascoltare il beneficiario può essere derogato ?
L’art. 715 c.p.c. disciplinava l’ipotesi in cui l’interdicendo non fosse comparso in udienza, obbligando il giudice ad effettuare l’esame domiciliare.
Il testo del 2° co. dell’art. 407 c.c. dispone, invece, l’esame a domicilio dell’amministrando “ove occorra” e, nel 3° co., che, “in caso di mancata comparizione (il giudice,: n.d.a.) provvede comunque sul ricorso”.
A fronte del combinato disposto degli artt. 714 e 715 c.p.c., si domandava quali effetti giuridici scaturissero dall’omesso esame dell’interdicendo.
A fronte di impedimento dell’infermo di mente con susseguente omissione dell’esame, si era statuito che ciò non fosse ostativo alla prosecuzione del processo.
Analogamente, la Corte Costituzionale aveva ritenuto che“l’irreperibilità (dell’interdicendo) ritualmente accertata non ha l’effetto di paralizzare il corso del procedimento di interdizione” (Corte Cost. 31 marzo 1988, n. 382, GC, 1988, I, 1386).
L’imperativo contenuto nel 2° co. dell’art. 407 c.c. (“il giudice tutelare deve sentire...”) parrebbe rendere imprescindibile l’audizione dell’interessato, per quanto, il principio vada inteso in termini flessibili, dato che il comma successivo dispone che, “in caso di mancata comparizione (il giudice: n.d.a.) provvede comunque sul ricorso”.
La dottrina ammette che in “ipotesi limitatissime” ed “in particolarissime situazioni” (Chizzini 2007) possa prescindersi dall’audizione dell’amministrando, quando il soggetto sia irreperibile, ovvero, si rifiuti di presenziare all’audizione (Campese 2004, Tommaseo 2005; Baccarani 2006), ovvero, “non sia in grado di comunicare” col g.t. (Monserrat Pappalettere 2005).
La necessità dell’accertamento della disabilità del soggetto e della sua inidoneità nell’espletamento di taluni o tutte funzioni della vita quotidiana può venire soddisfatta avvalendosi di ulteriori fonti informative (documentali: quali, cartelle cliniche, relazioni dei servizi sociali, perizie mediche di parte, etc.: ovvero, orali, mediante audizione dei parenti del disabile); mentre in tal caso non sarà possibile tenere conto “dei bisogni e delle richieste della persona”.
Nel corso di un procedimento trasmigrato avanti al g.t. ai sensi dell’art. 418 c.c., a fronte dell’assenza del beneficiario all’udienza fissata per la sua audizione, si è ammessa l’omissione dell’incombente motivando sul fatto che l’interessato era stato in precedenza esaminato nel corso del procedimento di inabilitazione, come pure da parte del C.T.U., che aveva depositato relazione scritta. E' stata poi valorizzata “la particolare condizione di salute in cui si trova il beneficiario della misura; soggetto facilmente impressionabile tutte le volte in cui vede gente estranea al suo nucleo familiare; situazione questa che giustificò il suo mancato esame, da parte del C.T.U., durante il supplemento peritale”.
In altro più recente provvedimento, il g.t. ha fatto a meno dell'ascolto della persona che, estremamente oppositiva, per tre volte, si era rifiutata di comparire in udienza (Trib. Modena 14 ottobre 2014, in Dir. Fam. Pers., 2015, 600), seppur provvedendo alla nomina del necessario a.d.s.
In ogni caso, l’omessa audizione del beneficiario va sempre convincentemente motivata.