13.01 - L'audizione del beneficiario è obbligatoria ?

Ci si chiede se l'audizione del beneficiario sia imprescindibile in ogni procedimento di nomina, oppure da essa possa prescindersi in dati casi e situazioni.

Per rispondere all'interrogativo, trasparente appare l’art. 407, 2° comma c.c. secondo cui:  “il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”

La previsione rimanda a quella dettata in tema di interdizione: all’udienza, il giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando…(art. 714 c.p.c.).

E’ fondamentale l’ascolto dell’interessato prima dell’adozione di un provvedimento che lo concerne direttamente (e non potrebbe essere altrimenti).

Mentre nel processo di interdizione, l’esame dell’interdicendo serve a saggiarne la capacità di intendere e volere; maggiormente ampia e complessa risulta la funzione esplicata dall’audizione del beneficiario nella procedura di amministrazione di sostegno. Non si tratta tanto o solamente di saggiare il tasso di autonomia della persona in correlazione alla disabilità, ma piuttosto di “ascoltare” l’interessato per raccoglierne “i bisogni e le richieste”, individuandone le effettive, concrete esigenze esistenziali e personali.

Le indicazioni fornite dal beneficiario in sede di ascolto sono estremamente significative ed il giudice ne deve “tener conto” agli effetti, ad es., della designazione dell’amministratore di sostegno, per la determinazione degli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in sostituzione o in assistenza al disabile e che quest’ultimo non è in grado di effettuare in modo autonomo; come pure agli effetti dell’istituzione di un’amministrazione di natura prettamente patrimoniale, ovvero, anche (o esclusivamente) di tipo personale, volta alla protezione di esigenze esistenziali, ovvero, alla cura della salute personale.

Appare chiara la centralità e rilevanza dell’audizione del beneficiario della procedura, ben maggiore rispetto all’essenzialità dell’esame dell’interdicendo, nel processo di interdizione.

Può concludersi sul punto affermando che l’atto istruttorio più importante dell'intera procedura  è appunto l’audizione del beneficiario.

Lessicalmente, da un canto il giudice ha un dovere di procedere all'audizione della persona  (“il g.t. deve sentire...”), dall'altro, egli deve procedervi “personalmente, potendo provvedere lui solo, non altri.

L'omessa audizione della persona, non giustificata da ragioni obiettive di cui va dato conto in motivazione, causa la nullità del procedimento e della nomina (Tommaseo 2008).

In caso di necessità (“ove occorra”), il giudice è tenuto a recarsi “nel luogo in cui la persona si trova” per procedere alla sua audizione. La previsione positiva fa il paio con l'art. 715 c.p.c. che disponeva l'esame domiciliare dell'interdicendo o dell'inabilitando impossibilitati a comparire in udienza “per legittimo impedimento”.

La previsione normativa trova applicazione tutte le volte in cui la persona, causa la gravità della patologia che l'affligge, non possa essere spostata dal luogo di dimora (ad es., reparto di ospedale, casa protetta, etc.) senza arrecargli un ragionevole danno. In questi casi, sarà il giudice a doversi spostare, non il beneficiario.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?