12.11 - L’amministrazione di sostegno già aperta può essere trasformata in altra misura di protezione?

L'art. 413, commi primo e quarto, c.c. prevede la dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente per essere divenuta inutile o non adeguata alle aspettative di protezione del soggetto.

In tale ultima ipotesi, anche d'ufficio, il giudice tutelare, ove ritenga che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il P.M. perché vi provveda; in tal caso l'amministratore di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio o, in mancanza, con la pronuncia di interdizione o di inabilitazione.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 413 c.c. l’istanza di revoca dell’amministratore di sostegno è comunicata al beneficiario e all’amministratore di sostegno.

In ordine a tale prescrizione, la Suprema Corte da un lato ha stabilito che la stessa non costituisce adempimento processualmente necessario, sicché l'omessa comunicazione dell'istanza di chiusura della procedura all'amministratore di sostegno - che non è parte necessaria del procedimento - non determina alcuna compromissione del suo diritto di difesa, né è soggetta a sanzione processuale. Dall'altro, invece, ha affermato che l'unica parte che può dirsi necessaria è il beneficiario dell'amministrazione, per cui il difetto di comunicazione della richiesta al P.M. e la conseguente assenza dello stesso al procedimento di chiusura dell'amministrazione non comporta la mancata integrazione di un litisconsorzio necessario, né alcun'altra nullità del giudizio di primo grado idonea a determinare la rimessione delle parti al primo giudice (C., ord., 17032/2014).


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?