12.10 - Una volta chiesta la nomina dell’amministratore di sostegno, può farsi luogo all’apertura di altra, più invasiva, misura di protezione?

In forza del principio della graduazione fra gli istituti di protezione, il Giudice tutelare, laddove a fronte della domanda volta a conseguire l'apertura dell'amministrazione di sostegno, ravvisi invece l'opportunità di utilizzare il rigido ed astratto rimedio dell'interdizione (o dell'inabilitazione) stante la constatata impossibilità di protezione dell'interessato attraverso l’istituto dell’amministrazione di sostegno, nel respingere il ricorso,  può disporre la trasmissione degli atti al P.M. per l'avvio del procedimento volto a conseguire la declaratoria della misura più rigida, ove ritenuta in concreto più adeguata a salvaguardare la persona.

Non ricorre, infatti, in tale fattispecie un'ipotesi di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sia perché, trattandosi di diritti indisponibili, il giudice non è in alcun modo vincolato dalle conclusioni delle parti (Trib. Pavia, sent. 20.5.2008, in www.leggiditaliaprofessionale, voce tutela e curatela, sia pure in una fattispecie di revoca dell'interdizione) sia perché il giudice tutelare non apre direttamente il procedimento per interdizione (o inabilitazione) davanti al Tribunale, ma incarica il P.M. di farlo: e quest'ultimo, come parte legittimata ad instaurare il giudizio di interdizione (o di inabilitazione), ove ne ritenga sussistere i presupposti formula una nuova domanda (Pinamonti, 2007)

In giurisprudenza è stato affermato che "in presenza dei presupposti per la pronuncia di interdizione o inabilitazione, il giudice tutelare investito della nomina dell'amministratore di sostegno deve trasmettere gli atti al P.M. affinché quest'ultimo valuti la possibilità di chiedere l'emissione di una pronuncia di interdizione o di inabilitazione per il beneficiario" (Trib. Salerno, 10.12.2004, Iuris Data). Nella scia di tale pronuncia, il Tribunale di Torino - sez. dist. di Moncalieri, con decreto in data 26.7.2006, in www.personaedanno.it, nello statuire l'inapplicabilità al caso di specie dell'amministrazione di sostegno, "laddove apparirebbe più idoneo lo strumento dell'interdizione", ha rigettato l'istanza di amministrazione di sostegno, invitando la Procura della Repubblica a presentare entro 60 giorni la domanda di interdizione presso la competente autorità giudiziaria.

Nel diverso caso in cui, nominato un amministratore di sostegno,  venga successivamente instaurato un giudizio di interdizione atteso il peggioramento delle condizioni del beneficiario, il Tribunale – laddove ritenga che non occorra ricorrere al più rigido istituto dell’interdizione ma che sia sufficiente una modifica e integrazione del decreto che ha disposto l’amministrazione di sostegno- rigetta il ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. affinchè eventualmente provveda a richiedere al Giudice tutelare la modifica del decreto di cui all’art. 407 c.c. 

In tale ipotesi, il Tribunale di Vercelli (T. Vercelli 31.10.2014) ha ritenuto che, disposta l’amministrazione di sostegno, e successivamente incardinato un giudizio di interdizione nei confronti del medesimo beneficiario, fosse applicabile l'art. 418, 3° co., c.c. e dunque il Collegio, nel rigettare la domanda di interdizione, dovesse disporre la trasmissione degli atti direttamente al Giudice tutelare, al fine di ampliare lo spettro dei poteri deferiti all'amministratore di sostegno in carica . 


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