12.09 - E' possibile rinunciare al ricorso prima che il giudice abbia provveduto sullo stesso?

Non è prevista la possibilità di rinunciare sic et simpliciter al ricorso, atteso che con la domanda di amministrazione di sostegno si porta in evidenza un’esigenza di protezione che assume valenza generale. L’eventuale rinuncia, infatti, dev’essere supportata da una valida ragione giustificatrice e passare al vaglio del giudice tutelare e del P.M., soggetto che partecipa al procedimento ai sensi dell’art. 70 c.p.c.

Per un’ipotesi di motivata rinuncia al ricorso che ha dato luogo alla declaratoria di estinzione della procedura, v. Trib. Piacenza 28.5.2014 (R.G. 199/2014, inedito), che ha valutato come giustificata e accoglibile la rinuncia al ricorso essendo venuta meno l’unica ragione che aveva motivato la richiesta (acquisto di una vettura da intestare al disabile secondo la normativa di legge), anche in considerazione del fatto che il P.M., presa visione degli atti, ha ritenuto di aderire alla rinuncia. Nello stesso senso Trib. Roma 5.5.2006, in www.personaedanno.it (http://www.personaedanno.it), che ha disposto l’archiviazione di un procedimento per amministrazione di sostegno a seguito dell’intervenuta dichiarazione di rinuncia del ricorrente non beneficiario e dell’adesione del P.M., formalità indispensabile in quanto la rinuncia agli atti “non esclude che la nomina di un amministratore di sostegno possa essere pronunciata su istanza del P.M.”. 

Invece, per Trib. Palermo, 7.6.2011, in Fam. e diritto, 2012, 287 e ss.- che richiama Cass. 16.12.1971, n. 3664 (dettata però in materia di interdizione) -, non sono ammissbili né la rinuncia all’azione né la rinuncia agli atti del giudizio né la rinuncia al ricorso, dovendosi il procedimento concludere con una pronuncia di rigetto o di accoglimento del ricorso. Nello stesso senso Trib. Milano, 3.11.2014, in www.personaedanno.it (http://www.personaedanno.it), secondo cui “il ricorso non può essere oggetto di rinuncia di tout court, ma certo tale atto è indice da valutare ai fini della decisione”. 


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?