12.08 - Come si svolge l’intervento del P.M. nel procedimento? Quali conseguenze discendono dalla sua mancata comparizione o dalla mancata formulazione di conclusioni?

Il Pubblico Ministero è parte nel procedimento di amministrazione di sostegno, nel quale esercita funzioni di garanzia e di controllo, facendo valere l'interesse pubblico a che vengano applicate correttamente le norme di protezione delle persone "fragili".

L'art. 407, ultimo comma, c.c. prevede l'intervento del P.M. nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, non disciplinandone, tuttavia, le modalità e le forme e neppure le conseguenze della sua omissione.

Ai fini dell'osservanza del dettato dell'art. 407, ultimo comma, c.c., è da ritenere sufficiente la semplice comunicazione al P.M. del ricorso e della data dell'udienza, non essendovi l'obbligo della sua partecipazione all'audizione dell'amministrando e agli incombenti successivi (così Trib. Santa Maria Capua Vetere - sez. dist. di Marcianise, 30.8.2004, in www.personaedanno.it). Il decreto del tribunale campano si inserisce nel filone che propugna il favor verso la massima speditezza processuale.

Analogamente, il Tribunale di Piacenza, in sede di reclamo, con il decreto collegiale del 22.7.2014, R.G. 1547/2013, inedito, ha ritenuto assolto l'obbligo processuale del giudice tutelare con la tempestiva trasmissione al P.M. del ricorso con relativo decreto di fissazione dell'udienza e del verbale di udienza precedente il decreto di nomina. In effetti, dovrebbe essere escluso il rischio del formarsi di prassi permissive, tanto più che l'art. 720 bis c.p.c. (che estende ai procedimenti di amministrazione di sostegno alcune norme processuali in tema di giudizio di interdizione) non richiama né l'art. 714 c.p.c. (che prevede la partecipazione del P.M. all'udienza) né l'art. 715 c.p.c. (che prevede l'esame a domicilio con l'intervento del P.M.).

Dunque, anche sotto il profilo dell'interpretazione letterale della norma, non sembra esservi spazio per l'orientamento favorevole all'obbligatorietà della partecipazione del P.M., che peraltro si scontra con le esigenze di snellezza procedimentale e con le formalità ridotte al necessario. In ogni caso, se anche si trattasse di sua partecipazione obbligatoria, segnaliamo l'orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo, è sufficiente il semplice invio degli atti, con sua informazione circa la pendenza del giudizio e sua facoltà di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (cfr. Cass. 13.03.2020, n. 7241 e Cass. 21.5.2014, n. 11223).

Senza dire che, essendo il beneficiario l'unica parte necessaria del procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, il difetto della comunicazione della richiesta al P.M. e la conseguente assenza dello stesso non comporta la mancata integrazione di un litisconsorzio necessario, né alcun'altra nullità del giudizio di primo grado per la quale la Corte dovrebbe rimettere gli atti al primo giudice (Cass. SU 18.01.2017, n. 1093, Cass. 25.7.2014, n. 17032). 

In dottrina si ritiene sufficiente una generica partecipazione del P.M. al processo senza la necessaria sua presenza a tutti gli atti, ivi compresa l'audizione del beneficiario (Danovi, 2004)


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?