12.07 - Entro quali limiti può dirsi che si tratta di procedura senza costi?

Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno non è completamente privo di costi anche perché, una volta attivato, può richiedere delle spese che non sempre sono prevedibili al momento della sua instaurazione.

Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento per l’istituzione dell’Amministratore di sostegno, in virtù del disposto dell’art.46 bis disp att. c.c,non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”. 

L’avvio della procedura richiede un esiguo esborso di 27 euro per la marca forfettaria (art. 30 del DPR 115/2002) da apporre alla domanda e che- secondo i chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia nella Circolare del 12 maggio 2014, Prot. mdg.DAG 16/05/2014.0070387.U- non è nuovamente dovuta nel caso di successive istanze, salvo che esse non diano vita ad autonomi procedimenti. 

Sono altresì dovuti, in quanto previsti dal T.U. in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, i diritti per il rilascio delle copie autentiche del decreto di nomina e del verbale di giuramento, necessarie all’Amministratore di sostegno nell’esercizio delle proprie funzioni, nei rapporti con i terzi (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, con banche, case di cura, enti previdenziali e soggetti privati). 

Alle spese certe di esiguo valore sopra indicate possono affiancarsene altre eventuali, in ragione delle esigenze del singolo caso, riguardanti, in particolare, la difesa tecnica, la CTU e l’equa indennità in favore dell’Amministratore di sostegno.

Quanto alla difesa tecnica, v’è da considerare chela disciplina normativa vigente relativa alla nomina dell’amministratore di sostegno (artt.405 c.c., 406 cc e 716 c.p.c.) non prevede espressamente l’assistenza di un difensore e per tale ragione viene considerata, per lo più, facoltativa. Tuttavia, una condivisibile giurisprudenza di merito, optando per una lettura costituzionalmente orientata della predetta normativa, ha sempre ritenuto tale assistenza necessaria. 

La questione, fortemente dibattuta anche in dottrina fin dai primi tempi dell’entrata in vigore della legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno, ha trovato soluzione interpretativa nel principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.25366 del 2006, secondo cui il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno “non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”(Cass. Sez. I, 29 novembre 2006 n.25366 in Dir. famiglia, 2007, 4,1613, più recente e conforme Cass. Sez. I., 20.03.2013 n.686 in Giustizia Civile, Massimario 2013).  

La soluzione interpretativa fornita dai Giudici di legittimità nella precitata sentenza n.25366 / 2006 è stata avallata dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n.128/2007 con cui è stata  dichiarata “ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt.407e 408 c.c”. sollevata nell’ordinanza del 6 febbraio 2006 del Tribunale di Venezia, Sezione. distaccata di Chioggia (Corte Cost.19.04.200, n.128  in Giust.civ.2007,4,I,792).

Dalle osservazioni appena esposte appare dunque evidente come, nel procedimento che qui interessa, l’esigenza della difesa tecnica vada valutata caso per caso, non potendo essere esclusa a priori. 

Analoghe considerazioni valgono per le spese riguardanti la Consulenza Tecnica d’Ufficio che il Giudice Tutelare può decidere di disporre, ponendo le relative spese a carico sia del ricorrente che del beneficiando, (laddove non coincidenti nella stessa persona) e, finanche, in solido. 

A tal proposito si richiama un provvedimento del Tribunale di Vercelli del 16 ottobre 2015 (in Altalex.it) nel quale “le spese di ctu vengono posti a definitivo carico solidale del ricorrente e della beneficianda, in quanto sostenute nel superiore interesse pubblico all'accertamento della giustizia”. 

Nella fattispecie, il Giudice Tutelare piemontese ha respinto il ricorso per la nomina dell’Amministratore di sostegno proposto dalla nuora di una donna ultranovantenne non affetta da particolari patologie psichiche, ma con deficit visivi e uditivi e difficoltà di deambulazione, ai quali la stessa aveva “egregiamente ovviato” attraverso l'ausilio del servizio di assistenza domiciliare, di una rete solidale di condomini dello stabile in cui abitava, nonché dell’interessamento della stessa ricorrente. 

Valga anche rilevare che l’espletamento della Consulenza Tecnica d’Ufficio non è subordinato ad una richiesta o eccezione di parte ma può  essere assunta d'ufficio, posto che  <<l'art. 407 c.c. attribuisce al giudice ampi poteri ufficiosi, fra cui la possibilità di disporre "tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione" e di ordinare "accertamenti di natura medica", costituiti dai riscontri peritali necessari per acclarare le condizioni fisiche e psichiche dell'inabile>> (Cass. Civ. sez. I, 19/02/2020, n.4266 in Guida al diritto 2020, 19, 71) ed analogamente il Giudice di secondo grado può ordinare d’ufficio la rinnovazione delle indagini peritali, sostituendo, finanche, l’ausiliare (Cass. n.4266/2020 cit.).

Si ritiene utile precisare che la Corte di Cassazione nella recente sentenza n.15175/2019 ha ritenuto applicabile la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato al procedimento per la nomina dell’Amministratore di sostegno. Secondo i Supremi Giudici, infatti, tale disciplina “è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione e anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria. Tale conclusione, oltre a discendere dalla lettera degli artt. 74 e 75 del d.p.r. n. 115 del 2002 - che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, assicurano la difesa alle persone non abbienti non solo "nel processo civile", ma anche "negli affari di volontaria giurisdizione", sempre che l'interessato "debba o possa essere assistito da un difensore" - appare coerente con la finalità dell'istituto che, in adempimento del disposto di cui all'art. 24, comma 3, Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari”.(Cass.civ. sez. II, 04/06/2019, n.15175 in Giustizia Civile Massimario 2019).

Da ultimo, sempre in relazione alle spese eventuali, v’è da considerare la possibilità che il Giudice Tutelare tenuto conto dell’entità del patrimonio e delle difficoltà dell’amministrazione, disponga un’equa indennità in favore dell’Amministratore di sostegno, per il cui commento si rinvia al par.19.2.


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