Al procedimento relativo all’amministrazione di sostegno, così come quelli di interdizione e inabilitazione, non si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1 agosto al 31 agosto (art. 19 Legge 6/2004). Tale procedimento viene così ad avere lo stesso trattamento di quelli cautelari, di sfratto, di opposizione all’esecuzione e in genere di tutti quei processi rispetto ai quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
La ratio risiede nella natura della misura di protezione: l’art. 43 disp. att. c.c. prevede che, in casi urgenti, la richiesta di provvedimenti al Giudice Tutelare possa essere fatta anche verbalmente, mentre l’art. 405, comma quarto, c.c. riconosce in capo allo stesso la facoltà di adottare, anche d’ufficio, qualora ne sussista la necessità, provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione del suo patrimonio, oltre che la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, con l’indicazione degli atti che è autorizzato a compiere. Da ciò si deduce che, qualora sussista l’urgenza, tali atti possono essere fatti anche con mezzi informali, ad esempio tramite telefono o via e-mail, nel primario interesse della salvaguardia del beneficiario.