A norma dell’art. 405, comma primo, c.c. il giudice tutelare provvede sul ricorso entro 60 giorni dalla data del deposito di questo. La natura di detto termine è pacificamente ordinatoria, non perentoria, dettata dalla necessità di contemperare le esigenze di protezione del beneficiario con il principio della ragionevole durata del processo. Può accadere che tale termine non venga rispettato, specialmente nei Tribunali di grandi dimensioni oppure laddove occorra un’istruttoria complessa e articolata. Resta comunque una procedura non soggetta alla sospensione feriale dei termini.
Il provvedimento di accoglimento della domanda viene reso con decreto motivato immediatamente esecutivo: tuttavia, sono stati previsti limiti temporali all’esecutorietà della nomina dell’amministratore di sostegno, vale a dire:
Il decreto, modificabile ed integrabile in ogni tempo, anche d’ufficio, è da annotare immediatamente (art. 405, comma settimo, c.c.) a cura del cancelliere, nell’istituito Registro delle amministrazioni di sostegno, tenuto presso l’ufficio del giudice tutelare (art. 47 disp. att. c.c.) e, a cura dell’ufficiale di stato civile (a cui il decreto di apertura e quello di chiusura dell’amministrazione di sostegno devono essere comunicati dal cancelliere entro 10 giorni dall’emissione), a margine dell’atto di nascita del beneficiario (art. 405, comma ottavo, c.c.).