12.01 - Il procedimento per l'attivazione dell'amministrazione di sostegno è riconducibile alla volontaria giurisdizione o ha natura contenziosa?

Il procedimento per amministrazione di sostegno soffre di disorganicità, atteso che il legislatore del 2004 da un lato ha creato un primo blocco di norme procedurali, non inquadrabili in un modello contenzioso o camerale tipico, che regolano l'apertura, la modifica e la revoca dell'amministrazione di sostegno, inserendole nel codice civile (artt. da 405 a 413 c.c.); dall'altro, ha disposto un rinvio generale, contenuto nel nuovo articolo 720 bis c.p.c., agli articoli 712, 713, 716, 719 e 720 c.p.c., stabilendo che "ai procedimenti per amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni per i procedimenti di interdizione e inabilitazione"; infine, ha previsto il reclamo alla Corte d'Appello ex art. 739 c.p.c. contro il decreto del giudice tutelare, rispolverando così il classico rimedio impugnativo del sistema camerale ma senza richiamare le altre norme (artt. 737 e ss. c.p.c.) (sul punto da ultimo si segnala la pronuncia Cass. Civ., Sez. VI-1, sentenza 26/08/2020, n. 17833 la quale ha rimesso alle SSUU la questione relativa al se la competenza della Corte d’Appello sul reclamo, prevista dall’art. 720 bis c.p.c., sussista per qualsiasi provvedimento pronunciato dal giudice tutelare con riguardo alla misura dell’amministrazione di sostegno, in deroga all’art. 739 c.p.c., oppure se tale speciale competenza sussista unicamente per i provvedimenti del giudice tutelare aventi natura decisoria, ferma restando la competenza del tribunale, alla stregua della disposizione comune predetta) su cui è incardinato il procedimento camerale.

La Corte di Cassazione parla di "atipicità, rispetto al sistema preesistente, del modello procedimentale" (Cass. Civ, Sez. I, 20.3.2013, n. 6861, Cass. 29.11.2006, n. 25366), di procedimento che si distingue per natura, struttura e funzione dalle procedure di interdizione e di inabilitazione (Cass. 25.7.2008, n. 20464, 11.7.2008, n. 19233, 10.1.2007, n. 265 e 20.12.2006, n. 27268) e di procedimento "dotato di una sua autonomia e peculiarità" (Cass. 16.11.2007, n. 23743).

Dunque il procedimento di amministrazione rappresenta un modello autonomo con proprie specificità, pur tuttavia sempre riconducibile alla volontaria giurisdizione, anche se non si tratta di un procedimento camerale in senso proprio.

In ogni caso, a favore della natura non contenziosa del procedimento in questione militano in primis l'inidoneità al giudicato del decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno (stante la sua modificabilità e revocabilità in ogni tempo, anche d'ufficio), l'attribuzione della competenza al giudice tutelare e il carattere tendenzialmente unilaterale e non bi(o pluri)laterale del procedimento stesso: invero, l’unica parte processuale è il beneficiario, limitando la presenza degli altri soggetti a colori i quali possono fornire informazioni che il GT ritiene utili circa un adeguato progetto di vita e assistenziale (in tal senso cfr. Cassazione Civ., sez. I, 5 giugno 2013, n. 14190 la quale afferma che “nella procedura per l’istituzione di un'amministratore di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione, e non è, pertanto, configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale. L'art. 713 cod.proc.civ., cui rinvia l'art. 720-bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare). 


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