Si intende l’opportunità di rinunciare a far capo all’ADS ogni qualvolta la persona in difficoltà possa vantare una rete di protezione sufficiente a tranquillizzare circa il fatto che non vengano commessi, da parte dell’interessato, errori o omissioni significativi nella vita quotidiana.
Quando cioè la persona fragile:
Alla base di tale linea di politica del diritto si fanno valere abitualmente le seguenti considerazioni:
- La giustizia ha comunque dei costi, e la giurisdizione volontaria non fa eccezione a questa regola: meglio evitare, finche è possibile, spese inutili.
- Il numero dell’ADS appare oggi in forte crescita, perlomeno in tutta una serie di ambienti, il risultato è che certi uffici giudiziari appaiono intasati dalle richieste di nuovi decreti o di aggiornamenti statutari ai vari pacchetti di ciascun beneficiario: meglio quindi alleggerire il più possibile questi carichi troppo pesanti che, dato anche il basso numero dei GT o dei GOT destinabili, si traducono fatalmente in un grosso rallentamento delle pratiche e tra loro purtroppo in una gestione affrettata e superficiale delle varie questioni.
- Tutto ciò è tanto più vero nel caso in cui l’avvento dell’Ads, pur di per se misura non fortemente intrusiva come l’interdizione, mostri di essere vissuta dall’interessato o dalla sua famiglia come un intervento comunque burocratico e invasivo con tutti i contraccolpi che da ciò derivano sul terreno della quotidianità psicologica.
Si tratta evidentemente di indicazioni che valgono fino ad un certo punto: non appena vi siano atti formali di una certa importanza da concludere, o nel momento in cui la rete fattuale di sostegno non appaia poi così efficiente, è chiaro che lo scudo della sussidiarietà verrà meno e sarà inevitabile far capo all’attivazione del procedimento.