11.03 - A chi va notificato il ricorso ?

Dispone l'art. 713, 2° co., c.p.c., che il ricorso (per interdizione/inabilitazione, disposizione applicabile all'amministrazione di sostegno in quanto compatibile: art. 720 bis c.p.c.), va notificato “alle persone indicate nel comma precedente”, ossia all'interdicendo o all'inabilitando ed “alle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili”, ovvero, ex art. 712 c.p.c. e 406 e 417 c.c.; ossia, “i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo”, oltre “al coniuge ed alla persona stabilmente convivente”, i quali tutti devono essere sentiti dal giudice in udienza.

      Come si vede, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza va quindi notificato, in primis ed a pena di nullità, alla persona che si intende porre sotto amministrazione di sostegno.  

      La notifica al beneficiario, sempre che non sia lui stesso a ricorrere, è requisito posta a pena di nullità dell'intero procedimento, in quanto formalità idonea alla costituzione del rapporto processuale. Mentre la comparizione della persona in udienza, in difetto di notifica non è in grado di sanare il difetto di notifica (Napoli 1995, 159, con riguardo al giudizio di interdizione).

     D 'altro canto la notifica all'interessato va posta in stretta correlazione con l'obiettivo perseguito dal procedimento, di limitarne la capacità di agire (per quanto nella minor misura possibile ed in funzione protettiva). Al soggetto principale ed unico del procedimento deve essere garantita la possibilità di contrastare ed opporsi a tale iniziativa giudiziaria, costituendosi in giudizio mediante difensore.

      La Suprema Corte afferma (con riguardo al procedimento di interdizione) che unica parte del giudizio sia l'interdicendo (Cass. 4 luglio 1967, n. 1643, GC, 1967, I, 1616; FI, 1967, I, 2077, con osservazione di Salmè; GI, 1968, I, 693), ovvero, nel procedimento di nomina dell'a.d.s. “parte necessaria” sia il beneficiario dell'amministrazione, escludendo un litisconsorzio necessario con le altre persone indicate nell'art. 713 c.p.c. (Cass. 5 giugno 2013, n. 14.190, in DG).

      La notifica ai familiari, parenti fino al quarto grado ed affini entro il secondo, assume rilevanza diversa nel contesto del procedimento di nomina, rispetto alla notifica alla persona beneficiaria.

Tali soggetti non sono parti necessarie del procedimento, posto che, come detto, unica parte necessaria è il beneficiario (oltre che il P.M.).

Parenti ed affini esplicano un mero ruolo istruttorio.

Per il processo di interdizione, si suole ripetere in modo tralaticio che costoro rappresentano mere “fonti di informazione” per il giudice (Napoli 1995, 196), “più testimoni che parti” (Tommaseo 2008, 207, nota 74), dato le stesse svolgono funzioni consultive, senza essere “parti in senso tecnico-giuridico” del relativo processo (Cass. 18 febbraio 1982, n. 1023, in DF, 1982, 790; in GC, 1983, I, 2085; Cass. 15 maggio 1989, n. 2218; Cass. 9 febbraio 2015, n. 2401, in FI, 2015, I, 1231, tutte pronunziate in materia di interdizione).

Da quest'affermazione si trae la seguente ulteriore conclusione.

Se a questi soggetti non viene notificato il ricorso non si verifica alcuna nullità del procedimento, restando salva la possibilità di impugnazione, ma “solo se (l'omissione) concerna un congiunto in grado di fornire informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente”.

Altra pronunzia di merito ha chiarito che l'omessa notificazione può avere “eventualmente incidenza nella sufficienza dell'istruttoria ai fini della decisione” (Trib. Napoli 22 novembre 1965, in FI, 1966, I, 930).

Il principio affermato in tema di giudizio di interdizione può essere applicato, mutatis mutandis, anche all'istruttoria del procedimento di a.d.s. (Farolfi 2014, 124).

In conclusione, la notifica di ricorso e decreto al beneficiario è sempre indispensabile (salvo quando ad agire sia lui medesimo) dato che quest'ultimo è parte necessaria del procedimento.

La notifica ai parenti ed affini (che l'art. 713 c.p.c. rimetterebbe alla scelta discrezionale del Presidente, in forza del parametro della “utilità delle informazioni” che gli stessi possano fornire), nel procedimento di a.d.s. resta sostanzialmente rimessa alla parte ricorrente in forza del medesimo criterio dell'utilità istruttoria che i parenti prossimi possano apportare ai fini decisori.


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