Il ricorso diretto alla nomina dell'a.d.s. va depositato in cancelleria. Il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio, contenente ricorso e documenti allegati, che è presentato al g.t., il quale fissa l’udienza di comparizione (anche mediante modalità telematiche).
Lo sviluppo del successivo iter procedimentale rispetto alla presentazione del ricorso non è puntualmente delineato dall’art. 407 c.c., il quale, con un trasparente salto logico, si limita a disporre che “il g.t.. deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce…” (2° co.) e “sentire i soggetti di cui all’art. 406” (3° co.).
Affinchè il giudice possa sentire tali soggetti, è evidentemente necessario previamente convocarli avanti a sé, per quanto la legge taccia sulle modalità di convocazione.
Analogamente ai procedimenti che sono introdotti con ricorso, anche in tal caso sono omogenee le modalità di instaurazione del contraddittorio.
Il giudice fissa pertanto innanzi a sé (ovvero, “nel luogo in cui la persona si trova”; 2° co.) l’udienza per l’audizione del beneficiario e dei suoi parenti ed affini, assegnando un termine per la notificazione di ricorso e decreto di convocazione, previa comunicazione degli atti al P.M.
In applicazione diretta dell’art. 713, 2° co., c.p.c. (unica disposizione normativa dettata per il processo di interdizione che sia compatibile con la procedura di sostegno ex art. 720 bis c.p.c.), ricorso e decreto di fissazione dell'udienza vanno notificati, a cura del ricorrente, entro il termine assegnato dal giudice alle persone di cui è disposta comparizione (Campese 2004, 134; Tommaseo 2005, 188; 2007, 485; Farolfi 2014, 118).
La notificata va effettuata necessariamente tramite ufficiale giudiziario a norma degli artt. 137 e segg. c..c., disposizione in materia non derogata sul punto ed applicabile ad ogni tipologia di processo.